Cassazione Penale, Sentenza n. 6259/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale irrogata in primo grado, per contestata mancanza o insufficienza della motivazione sulla attualità della pericolosità del ricorrente. La difesa sosteneva che l'unico fatto di reato valorizzato (estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione della cosca Pesce) risaliva al 2017 e che la valutazione prognostica era inadeguata se fondata esclusivamente su condotte remote. Inoltre la difesa contestava la valutazione delle frequentazioni con soggetti pregiudicati, ritenendole riferibili a un'unica data (3 ottobre 2019) e quindi non idonee a dimostrare attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la collocazione del ricorrente nella tipologia di pericolosità di cui alla lettera b) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 in ragione della condanna in primo grado per estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione alla cosca Pesce e delle emergenze probatorie (intercettazioni e altre risultanze) attestate nel processo penale datate 2015-2017, che dimostrano condotte ripetute e contiguità consolidata. Ha altresì valutato correttamente, ai fini prognostici, la circostanza delle frequentazioni recenti con più soggetti pregiudicati, come indice di persistenza di vicinanza ad ambiti criminali. La censura difensiva sulla presunta remota temporalità e sulla unicità della data delle frequentazioni è stata ritenuta inconcludente e non adeguatamente provata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) - art. 4, lettera b)
La lettera b) dell'art. 4 è stata interpretata come comprensiva della pericolosità qualificata riferibile a soggetti la cui pericolosità è comprovata da condotte ricollegabili ai reati indicati nel regime antimafia; una condanna per estorsione aggravata da metodo mafioso giustifica l'inquadramento nella tipologia di pericolosità prevista.
cod. proc. pen. art. 53, comma 3-bis
La norma è richiamata per definire l'elenco dei reati rilevanti ai fini della applicazione delle misure di prevenzione; la condanna per il reato richiamato rientra tra quelli che legittimano l'applicazione della misura.
cod. proc. pen. art. 616
Richiamato per le pronunce conseguenti all'inammissibilità del ricorso, nelle conseguenze sulle spese e sulle sanzioni economiche disposte contro il ricorrente.
Massime di principio
- Una condanna per reati aggravati da metodo mafioso può legittimare l'applicazione di misure di prevenzione anche se i fatti principali risalgono a alcuni anni prima, se dalle risultanze probatorie emerge una contiguità e una ripetizione di condotte che dimostrino una pericolosità non occasionale.
- La valutazione della attualità della pericolosità è prognostica e può fondarsi sia sui reati accertati sia su elementi successivi (es. frequentazioni con pregiudicati); il semplice riferimento alla remota temporalità dei fatti non è sufficiente a escludere la pericolosità se sussistono altri indici di persistenza della vicinanza ad ambienti criminali.
- Le contestazioni difensive che adducono che alcune emergenze (es. frequentazioni) si riferiscono a un unico episodio devono essere adeguatamente provate: affermazioni generiche non sorrette da elementi concreti di disamina temporale e fattuale sono deboli e non mutano la valutazione prognostica.
- Il giudizio di legittimità su misure di prevenzione è tendenzialmente restrittivo verso le doglianze che non evidenziano vizî formali o omissioni argomentative specifiche e documentate; la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure non sono adeguatamente fondate o dimostrate.
- Le risultanze processuali del procedimento penale (intercettazioni, accertamenti, condanne) possono essere legittimamente valorizzate nel giudizio di prevenzione per dimostrare continuità di comportamenti e grado di contiguità con organizzazioni criminali.
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