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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23289/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, con un unico motivo, l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di estorsione e sequestro di persona. In particolare, ha contestato la valutazione di attendibilità e rilevanza delle prove, soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa, proponendo una diversa lettura degli elementi processuali e un differente giudizio sulle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura mirasse a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione di merito fosse invece congrua, logica e sorretta da plurimi riscontri.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo esente da vizi logici, indicando analiticamente plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa e giungendo correttamente all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Disposizione richiamata come base del delitto di estorsione oggetto dell'affermazione di responsabilità.

  • art. 605 c.p.

    Disposizione richiamata come base del delitto di sequestro di persona oggetto dell'affermazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La decisione dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ponderazione dell'attendibilità delle fonti di prova, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile sovrapposizione del giudizio di cassazione a quello del giudice di merito.
  • La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo se si denuncia un vizio effettivo della motivazione, non se si propone un modello argomentativo alternativo basato su una diversa lettura dei fatti processuali.
  • La motivazione di merito è immune da censure quando dia conto, in modo analitico e coerente, dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e della loro idoneità a sostenere l'affermazione di responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro di personaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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