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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 363 emessa in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 4192/2023, notificata dapprima in data 04/03/2024, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 16/12/2024.

Giustizia amministrativa202500322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone n. 363/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024, per complessivi euro 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 363 del 21 febbraio 2024, passata in giudicato e nuovamente notificata all'Amministrazione il 16 dicembre 2024. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'attivazione della carta per l'importo complessivo di euro 3.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso di 120 giorni dalla sua notificazione, termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertati sia il passaggio in giudicato del titolo giudiziale sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, sicché l'azione esecutiva era procedibile nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, attribuendogli il termine di 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio su motivata richiesta, è stato posto a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile quale fonte del diritto della docente alla Carta elettronica, per gli anni scolastici indicati nella sentenza e per l'importo complessivo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, nei confronti delle amministrazioni statali, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari alla piena esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con compenso posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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