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Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensiva del provvedimento adottato, in data 12.10.2025, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di -OMISSIS- (P-VA/L/Q/2023/100466), notificato in pari data, con cui veniva revocato il nulla osta al lavoro subordinato per l'assunzione del cittadino straniero -OMISSIS- rilasciato in data 01.05.2023 su istanza del ricorrente del 27.03.2023, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.spe

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, a un sommario esame, i motivi dedotti non fossero assistiti da sufficiente fumus boni iuris. La valutazione è stata effettuata anche alla luce delle precisazioni dell'amministrazione resistente e della mancanza del DURC e della documentazione fiscale. Non è stata quindi sospesa l'efficacia della revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'assunzione di un cittadino straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 12 ottobre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato il 1° maggio 2023, su istanza presentata il 27 marzo 2023. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso; in sede cautelare il TAR ha comunque considerato le contestazioni dell'impresa, le precisazioni svolte in replica dall'amministrazione e la mancanza del DURC e della documentazione fiscale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede che le censure dedotte presentino un sufficiente fumus boni iuris, valutato allo stato degli atti e con cognizione sommaria.
  • La valutazione del fumus cautelare può tener conto delle precisazioni svolte dall'amministrazione resistente e della documentazione disponibile, inclusa l'assenza di documentazione rilevante ai fini della posizione del ricorrente, quale il DURC e la documentazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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