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Sentenza

Sentenza n. 549/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento -del provvedimento medico-collegiale Prot. -OMISSIS- del 28.08.2025 ritirato a mano dalla -OMISSIS- in data 4.9.2025 con il quale la Commissione Medica del Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) dell'AST di -OMISSIS-, in riferimento al ricorso presentato dalla odierna ricorrente avverso il giudizio del Medico Competente del 5.06.2025, ha disposto, in parziale modifica del predetto giudizio, che la Sig.ra -OMISSIS- è " idonea alla mansione di infermiera/Sterilizzazione Blocco Operatorio con le seguenti prescrizioni: - evitare attività lavorative di traino e spinta e di movimentazione manuale di carichi con fascia di rischio superiore alla fascia verde; - obbligo di utilizzo di sollevatori elettrici messi a disposizione in tutte le fasi lavorative in caso di movimentazione di pesi superiori ai 5kg; - pause o pause operose (attività che comportano la postura seduta) di 10 minuti ogni 2 ore al fine di alternare la postura eretta con quella seduta; in caso di attività presso il blocco operatorio: gestione dei pazienti non collaboranti o poco collaboranti non consentita in solitaria ma con l'utilizzo di ausili"; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti e successivi compresa la nota prot. -OMISSIS- dell'8.09.2025 a firma della Dott.ssa -OMISSIS-, Medico Competente dell' AST di -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- con la quale veniva rifiutata la richiesta di visita medica sul presupposto dell'esistenza del parere espresso dallo SPSAL non essendo emerse - secondo il parere del Medico Competente - modifiche cliniche sostanziali

Giustizia amministrativa202500853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-collegiale della Commissione medica dell’AST, che aveva dichiarato la lavoratrice idonea alla mansione di infermiera/sterilizzazione del blocco operatorio con prescrizioni, nonché il rifiuto del Medico competente di sottoporla a nuova visita

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio medico-collegiale del 28 agosto 2025, adottato in parziale modifica del precedente giudizio del Medico competente, contestando in sostanza la determinazione della propria idoneità alle mansioni di infermiera/sterilizzazione del blocco operatorio e chiedendo l’annullamento anche della successiva nota con cui il Medico competente aveva rifiutato una nuova visita medica, ritenendo non intervenute modifiche cliniche sostanziali. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha riqualificato la controversia come volta all’accertamento del preteso diritto soggettivo della lavoratrice a essere esonerata dal datore di lavoro dalle mansioni espletate, nell’ambito della gestione di un rapporto di pubblico impiego privatizzato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardi la gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e posizioni giuridiche paritetiche. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il provvedimento impugnato indicava il TAR quale giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Le controversie relative alla gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche privatizzati, concernenti posizioni giuridiche paritetiche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il ricorso può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio quando la controversia può essere decisa sulla base di una questione di rito, come il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti l’idoneità psicofisica del dipendente pubblico alle mansioni concretamente svolte, quando incidono sul diritto del lavoratore a essere esonerato o adibito diversamente dal datore di lavoro, attengono alla gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla posizione giuridica sostanziale dedotta, non dalla forma dell’impugnazione degli atti adottati da una commissione medica dell’amministrazione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il ricorso può essere riassunto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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