Ordinanza n. 1869/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’AGCM n. 31785 del 22 dicembre 2025, adottato a conclusione del procedimento I866 e notificato a mezzo PEC il 31 dicembre 2025, con il quale l’AGCM ha deliberato: (a) che Ironcastings, insieme ad altre società e all’associazione di categoria Assofond, ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101, par. 1 TFUE, avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie commerciali da attuare nei confronti dei clienti, con l’obiettivo di sostenere le richieste di aumenti dei prezzi e preservare una certa marginalità; (b) che Ironcastings e le altre parti si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata; (c) di applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle parti, quantificando la sanzione a carico di Ironcastings nell’importo di euro 1.603.996; - del provvedimento dell’AGCM n. 30773 del 12 settembre 2023, recante avvio dell’istruttoria; - del provvedimento dell’AGCM n. 31154 del 3 aprile 2024, recante ampliamento dell’istruttoria; - del provvedimento dell’AGCM n. 31309 del 30 luglio 2024, recante ampliamento dell’istruttoria e proroga del termine di conclusione del procedimento; - della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle parti il 7 agosto 2025; - di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale; ovvero, in via subordinata, per l’annullamento o la riduzione della sanzione applicata a Ironcastings,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’AGCM che ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101, par. 1, TFUE e ha irrogato all’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.603.996, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento finale dell’AGCM, con il quale è stata ritenuta parte, insieme ad altre società e a un’associazione di categoria, di un’intesa avente per oggetto il coordinamento delle politiche e delle strategie commerciali sui prezzi nei confronti dei clienti, finalizzato a sostenere le richieste di aumento dei prezzi e a preservare una determinata marginalità. Sono stati impugnati anche gli atti di avvio e ampliamento dell’istruttoria, la proroga del termine procedimentale e la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. In via subordinata è stata chiesta la riduzione o l’annullamento della sanzione. In sede cautelare l’impresa ha domandato la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse meramente patrimoniale e, pertanto, non irreparabile. La possibilità di frazionare il pagamento della sanzione in trenta rate, considerata anche la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 16 dicembre 2026, è stata giudicata non idonea a configurare un pregiudizio irreparabile. L’ordinanza non definisce il merito delle censure relative all’accertamento dell’intesa, alla legittimità dell’istruttoria o alla quantificazione della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101, par. 1, TFUE
È la disposizione sostanziale richiamata nel provvedimento AGCM quale base dell’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR la respinge non ravvisando, nel pregiudizio patrimoniale dedotto, il requisito dell’irreparabilità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dal pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ha, di regola, natura patrimoniale e non è irreparabile se non vengono dedotte e dimostrate specifiche conseguenze ulteriori tali da rendere inutilmente reintegrabile la posizione del ricorrente.
- La possibilità di rateizzare il pagamento della sanzione e la prossimità dell’udienza pubblica di merito sono elementi idonei a escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora, quando il danno dedotto resta meramente economico.
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