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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35758/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'ordinanza rileva che i quattro motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese in appello con argomenti ritenuti corretti, concernenti la sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 337 c.p., la ritenuta recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte osserva inoltre che una richiesta di correzione di errore materiale sul giudice indicato nel dispositivo non poteva essere decisa in sede di legittimità, dovendo essere rimessa al giudice a quo ex art. 130, comma 1, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano non consentiti in sede di legittimità, essendo meramente reiterativi di censure già valutate e respinte dal giudice di merito. Per la richiesta di correzione dell'errore materiale relativo all'indicazione del tribunale competente, la Corte ha precisato che provvede il giudice che ha emanato il provvedimento, ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna; la Corte non rivaluta il merito ma rileva che le censure sulla sua sussistenza erano già state disattese

  • art. 337 c.p.

    richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna; le doglianze sulla sua sussistenza sono ritenute già vagliate e respinte

  • art. 341-bis c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 130, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la correzione dell'errore materiale nel dispositivo deve essere richiesta e decisa dal giudice a quo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza offrire specifici vizi di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito ha già motivato in modo congruo su sussistenza del reato, recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena, la riproposizione di tali questioni non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La richiesta di correzione di un errore materiale nel provvedimento non può essere decisa dal giudice di legittimità se il ricorso è inammissibile; deve provvedere il giudice che ha emesso l'atto ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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