Sentenza del 13/09/2018 n. 21326 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato 58.919 euro di credito d’imposta fruito per l’acquisto di beni d’investimento in aree svantaggiate, ritenendo che il bene fosse stato ceduto il 12 gennaio 2006, prima del decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’atto ritenendolo carente di motivazione, poiché non indicava adeguatamente gli estremi della cessione e non allegava il relativo atto. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che l’avviso fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, che la Commissione avesse erroneamente posto a carico dell’Ufficio l’intero onere della prova, senza considerare la data di cessione indicata nell’avviso e la visura storica dell’immobile prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura dell’Agenzia riguardasse in realtà una valutazione di fatto compiuta dalla Commissione regionale e non una violazione di legge. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza regionale non aveva esaminato adeguatamente la visura storica dell’immobile, dalla quale potevano risultare gli estremi della cessione indicata dall’Amministrazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, affinché verifichi il contenuto della visura e stabilisca se l’Agenzia abbia assolto il proprio onere probatorio e, eventualmente, se spettasse alla contribuente fornire la prova contraria. La Commissione di rinvio dovrà decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Credito d’imposta per l’acquisto di beni d’investimento in aree svantaggiate e perdita dell’agevolazione in caso di cessione del bene prima del decorso del termine quinquennale
La cessione del bene agevolato entro cinque anni dall’acquisto costituisce causa di revoca o recupero del credito d’imposta, salvo le condizioni previste dalla disciplina.
Legge n. 212/2000
L’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, consentendo al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione può essere fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto oppure su un vizio della motivazione nei limiti previsti dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 360-bis, n. 1
La causa di inammissibilità riguarda questioni di diritto già risolte dalla Corte in modo conforme, quando il ricorso non offre elementi per modificare o confermare l’orientamento; non impediva, nel caso concreto, l’esame della censura relativa al vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 5
L’indicazione della procura nel ricorso riguarda la procura processuale, non necessariamente l’incarico sostanziale conferito all’Avvocatura dello Stato dall’Agenzia delle Entrate.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative prima dell’udienza di discussione in Cassazione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione recupera un’agevolazione fiscale per una presunta cessione infraquinquennale, deve indicare nell’atto impositivo elementi sufficienti a individuare l’operazione e a consentire al contribuente di difendersi.
- La motivazione dell’atto può risultare anche da documenti richiamati per relationem, se tali documenti erano stati notificati al contribuente originario e sono presumibilmente entrati nella disponibilità del curatore fallimentare attraverso la documentazione dell’impresa.
- Il fallimento non estingue l’impresa: gli atti tributari formati e notificati prima del fallimento al contribuente in bonis possono essere opponibili alla curatela, salvo prova concreta dell’assenza di conoscenza o disponibilità.
- In materia probatoria, l’Amministrazione deve fornire un principio di prova della cessione; se produce documenti idonei, come una visura storica contenente gli estremi dell’atto, spetta poi al contribuente contestarne specificamente il contenuto o fornire la prova contraria.
- Il giudice non può limitarsi ad affermare che mancano prove senza esaminare i documenti decisivi prodotti in giudizio: deve verificarne contenuto, completezza e rilevanza prima di distribuire l’onere della prova.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione nel merito, ma impone al giudice di rinvio una nuova valutazione secondo i principi indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 771 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 1565 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2064 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2078 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2018Sentenza del 13/09/2018 n. 2082 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →