Ordinanza n. 220/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 358/2026, resa tra le parti nel giudizio annotato al R.G. n. 1051/2026 (CUP: D71G24000150006, CIG B50166E58A).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'aggiudicazione dell'appalto per la salvaguardia e valorizzazione del Real Parco La Favorita
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
SICEF ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione dell'aggiudicazione. La censura principale riguarda la modifica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche nel corso della procedura: il verbale n. 7 dell'8 aprile 2025 riportava 60,267 punti per SICEF, 58,533 per DODI MOSS e 55,333 per SERING, mentre il verbale n. 8 del 16 aprile 2025 indicava rispettivamente 60,4, 59,2 e 57,2 punti, senza esplicitare con chiarezza le ragioni della variazione né il criterio seguito. SICEF ha inoltre riproposto censure dirette a ottenere la riduzione del punteggio assegnato a DODI MOSS, senza riproporre una censura volta all'aumento del proprio punteggio. DODI MOSS ha eccepito l'inammissibilità di tali motivi per carenza di interesse. Il Comune ha invocato il periculum in mora con riferimento alle rigide scadenze di finanziamento e rendicontazione dell'intervento, depositando una nota dirigenziale il giorno precedente la camera di consiglio.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, sospendendo l'efficacia dell'aggiudicazione. In sede di sommario esame, ha ritenuto non manifestamente infondata la censura relativa all'incoerente variazione dei punteggi: se la commissione intendeva rivalutare le offerte, avrebbe dovuto darne chiara rappresentazione nel verbale e indicare il criterio utilizzato. Ha inoltre escluso l'inammissibilità delle censure rivolte alla riduzione del punteggio di DODI MOSS, poiché nella fase cautelare le scelte difensive devono essere valutate in rapporto alla probabilità di accoglimento del ricorso e l'appellante può riproporre soltanto le censure utili alla propria posizione. Il Collegio ha sottolineato che la discrezionalità tecnica non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente le valutazioni, rendendo comprensibile il percorso logico seguito. La nota comunale sulle scadenze del finanziamento è stata dichiarata inutilizzabile perché depositata in violazione del termine di un giorno libero previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a., dimidiato per il rito appalti; pertanto, le ragioni di urgenza non sono state ritenute provate. Considerata la complessità delle questioni e per mantenere integra la res controversa, è stata concessa la sospensione senza anticipare la decisione di merito, con trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Il Comune, DODI MOSS e SERING sono stati condannati in solido alle spese del doppio grado cautelare, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Prevede il termine processuale per il deposito degli atti e documenti nella fase cautelare; il Collegio ha ritenuto tardivo il deposito della nota comunale effettuato il giorno precedente la camera di consiglio.
art. 120 c.p.a.
Rileva per l'applicazione del rito speciale in materia di controversie relative a procedure di affidamento e per il dimezzamento dei termini processuali cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito della decisione cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- La commissione di gara che modifica, anche solo parzialmente, i punteggi già attribuiti alle offerte deve esplicitare nel verbale le ragioni della rivalutazione e il criterio concretamente seguito; la mera lettura di punteggi diversi da quelli precedentemente verbalizzati non rende di per sé comprensibile il percorso valutativo.
- La discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione di gara non esclude l'obbligo di motivazione: gli atti devono consentire di ricostruire agevolmente il ragionamento seguito per giungere all'attribuzione dei punteggi.
- Nella fase cautelare dell'appello, la scelta di riproporre soltanto le censure dirette a ridurre il punteggio di un concorrente, senza riproporre quelle volte ad aumentare il proprio punteggio, non determina di per sé carenza di interesse o inammissibilità, se le censure selezionate sono potenzialmente idonee a migliorare la posizione dell'appellante.
- Nel rito appalti, la documentazione depositata oltre il termine processuale previsto per la fase cautelare non può essere utilizzata dal giudice cautelare per dimostrare il periculum in mora.
- Quando le questioni di legittimità dell'aggiudicazione presentano complessità tale da richiedere approfondimento nel merito, il giudice cautelare può sospendere l'aggiudicazione per mantenere integra la res controversa, senza formulare una definitiva valutazione sulla fondatezza del ricorso.
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