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Ordinanza

Ordinanza n. 2850/2026 - Roma, Sezione 3

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari monocratiche: - della graduatoria nazionale in data 8 gennaio 2026 del Ministero dell’Università e della Ricerca e di quella successiva di scorrimento in data 28 gennaio 2026 nella parte in cui, nonostante il ricorrente si sia classificato in posizione migliore, ai fini dell’iscrizione presso la Facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Cagliari – a motivo di un punteggio superiore rispetto ai controinteressati e ad altri concorrenti - è stato destinato, invece che alla sua prima scelta (la facoltà di Cagliari) alla seconda (facoltà di medicina di Sassari) ove è stato illegittimamente assegnato e immatricolato; - del conseguente provvedimento di assegnazione e di immatricolazione nella facoltà di medicina presso l’Università degli studi di Sassari invece che in quella di Cagliari; - di tutti i provvedimenti non conosciuti di approvazione della graduatoria e di ratifica, eventualmente, disposti dagli Atenei di Cagliari e Sassari e, ove occorra, dei provvedimenti espressi, se esistenti, o impliciti che hanno determinato l’iscrizione dei controinteressati presso la facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Cagliari nel posto che sarebbe spettato legittimamente al ricorrente.

Giustizia amministrativa202602907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale e successivo scorrimento per l'accesso al corso di laurea in Medicina, nonché assegnazione e immatricolazione del ricorrente presso Sassari anziché presso Cagliari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026 e lo scorrimento del 28 gennaio 2026, sostenendo che, in ragione del proprio punteggio e della posizione conseguita, avrebbe dovuto essere assegnato alla prima sede indicata, l'Università di Cagliari, anziché alla seconda sede, l'Università di Sassari. Sono stati contestati anche i provvedimenti di assegnazione e immatricolazione, gli atti di approvazione e ratifica delle graduatorie e gli eventuali atti impliciti con cui altri candidati sarebbero stati immatricolati presso Cagliari in posti spettanti al ricorrente. Le censure riguardavano, in particolare, la legittimità del meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze, mediante recupero di voti rifiutati e attribuzione di penalizzazioni e bonus di fascia; la violazione dei principi di affidamento, parità di trattamento, imparzialità e ragionevolezza; la valorizzazione selettiva dei voti utili ai fini dei crediti formativi; il regime delle decadenze connesse alla mancata immatricolazione e la limitazione degli scorrimenti; nonché la mancata assegnazione alla sede preferita di Cagliari. Il ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche e collegiali.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, poiché amplia la platea degli ammessi ma conserva una graduazione progressiva tra candidati, assicurando la prevalenza di chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e ordinando gli altri in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tale meccanismo è stato considerato coerente con la tutela dell'affidamento, la parità di trattamento e l'imparzialità, in quanto tutti i candidati disponevano della medesima cornice informativa e le modifiche hanno inciso solo sulla valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, non sulle prove, sui programmi o sulle modalità di valutazione. È stata ritenuta coerente anche la preferenza accordata a chi aveva accettato un voto sufficiente al primo appello rispetto a chi lo aveva rifiutato e lo aveva recuperato dopo un esito non utile al secondo appello, nonché la limitazione del recupero ai casi previsti dalla disciplina ministeriale. Quanto alla posizione individuale, il ricorrente è stato ammesso alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, poiché non possedeva tutte le sufficienze richieste dal sistema originario; la sua collocazione in una fascia conseguente alla deroga non è stata quindi ritenuta prima facie irragionevole. Il TAR ha inoltre ritenuto conforme alla legge la regola sull'immatricolazione nella prima sede disponibile indicata dal candidato e, in mancanza, presso altra sede sulla base dei posti residui. La definizione rapida delle assegnazioni e la limitazione degli scorrimenti sono state giudicate coerenti con la necessità di garantire la continuità didattica del secondo semestre, nel quale gli studenti avevano già iniziato il percorso formativo. Il periculum è stato escluso perché il ricorrente era già immatricolato a Sassari, poteva frequentare il corso e sostenere esami convalidabili presso l'eventuale sede di destinazione. Il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre accessori, per le spese della fase cautelare sostenute dal Ministero. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, da eseguire entro 20 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni; il mancato adempimento comporta l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    Prevede l'immatricolazione nella sede indicata dal candidato secondo l'ordine di preferenza, se disponibile, e consente l'assegnazione ad altra sede quando le sedi prescelte non siano disponibili.

  • d.m. n. 1115/2025

    Introduce il meccanismo di ampliamento della graduatoria nazionale, con recupero di voti rifiutati, penalizzazioni, sezioni e bonus di fascia, preservando la precedenza dei candidati conformi alle condizioni originarie.

  • d.m. n. 418/2025

    Costituisce il riferimento per le originarie condizioni di accesso alla graduatoria, basate sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie senza voti recuperati.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le modalità prescritte dal giudice.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il meccanismo ministeriale che amplia la platea degli ammessi a una graduatoria selettiva può essere ritenuto non manifestamente irragionevole quando ordina progressivamente i candidati in base alla maggiore o minore prossimità alle condizioni originarie di accesso, salvaguardando la posizione di chi aveva rispettato integralmente le regole iniziali.
  • La modifica successiva delle regole di formazione della graduatoria non viola, in via cautelare, l'affidamento e la parità di trattamento quando interviene soltanto sulla valorizzazione dei risultati già conseguiti, senza alterare i programmi, le prove o le modalità uniformi di svolgimento e valutazione, e quando tutti i candidati hanno operato nella medesima cornice informativa.
  • È coerente con i principi di ragionevolezza e tutela dell'affidamento attribuire una posizione migliore ai candidati che hanno accettato votazioni sufficienti secondo le regole originarie rispetto a quelli che, dopo averle rifiutate, accedono alla graduatoria mediante il successivo recupero del voto.
  • Quando la legge prevede l'immatricolazione nella sede indicata secondo l'ordine di preferenza, se disponibile, e in altra sede solo in caso di indisponibilità delle sedi prescelte, l'amministrazione può prevedere la decadenza del candidato che non si immatricoli nella prima sede utile e limitare gli scorrimenti, se ciò è funzionale alla tempestiva organizzazione del semestre didattico già iniziato.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il candidato, pur contestando la sede di assegnazione, sia già immatricolato presso un altro ateneo, possa frequentare regolarmente il corso e sostenere esami suscettibili di convalida presso la sede eventualmente riconosciuta come spettante.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria; essa deve tuttavia indicare nominativamente i destinatari e rispettare le modalità fissate dal giudice, a pena di improcedibilità o invalidità dell'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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