Ordinanza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso prot. n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2025, emesso dall’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS-, conseguente ed accessorio al provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS-, comunicato in data 9 ottobre 2025 (tramite il Portale Servizi ALI del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso, conseguente alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto di ingresso emesso da un'Ambasciata italiana, unitamente al presupposto provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, già oggetto di un separato giudizio promosso dal promittente datore di lavoro. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Veneto in favore del TAR Lazio. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto l'illegittimità derivata del rifiuto del visto, quale atto applicativo della revoca del nulla osta, lamentando inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca e la violazione dei principi di collaborazione e buona fede per il mancato riscontro alla richiesta di trasmissione delle credenziali di accesso al sistema telematico a una diversa PEC, resasi necessaria dopo la trasformazione del datore di lavoro da impresa individuale a società.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, affermando che la competenza relativa all'impugnazione della revoca del nulla osta al lavoro attrae anche quella concernente il rifiuto del visto di ingresso, in ragione dell'unitarietà e della sequenza necessaria del procedimento di ingresso per lavoro subordinato: rilascio del nulla osta, rilascio del visto e successivo rilascio del permesso di soggiorno. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ravvisato una significativa plausibilità dell'illegittimità derivata del rifiuto del visto, poiché la revoca del nulla osta costituisce l'atto presupposto a monte e il rifiuto del visto ne rappresenta la conseguenza necessaria. Ha inoltre rilevato, in via cautelare, che non risultava comunicato l'avvio del procedimento di revoca, nonostante l'incidenza dell'atto su una posizione di vantaggio già costituita, e che il mancato riscontro alla richiesta relativa alla PEC appariva contrario ai principi di collaborazione e buona fede gravanti sull'Amministrazione. Ritenuto sussistente anche il pregiudizio allegato, il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione del rifiuto del visto. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda e sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.
art. 22, commi 5-quater.1 e 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale fondamento del rapporto tra revoca del nulla osta al lavoro e rifiuto del visto di ingresso, configurando quest'ultimo come conseguenza necessaria e atto applicativo della prima.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Impone all'Amministrazione il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con i cittadini, intesi anche come soggetti stranieri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il procedimento di ingresso dello straniero per lavoro subordinato si articola necessariamente nel rilascio del nulla osta, nel rilascio del visto e nel successivo rilascio del permesso di soggiorno, la competenza territoriale a conoscere dell'impugnazione della revoca del nulla osta può attrarre anche quella relativa al rifiuto del visto, in ragione del rapporto di presupposizione e consequenzialità tra gli atti.
- Il rifiuto del visto di ingresso fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro costituisce un atto applicativo a valle; la sua legittimità può quindi essere contestata in via derivata mediante deduzione dei vizi propri dell'atto presupposto.
- La revoca di un nulla osta al lavoro già rilasciato, incidendo su una posizione giuridica di vantaggio originata da un precedente provvedimento, richiede, in linea di principio, la comunicazione di avvio del procedimento, quale garanzia partecipativa per l'adozione dell'atto di secondo grado.
- Il mancato riscontro dell'Amministrazione a una richiesta funzionale alla conferma telematica di una domanda di nulla osta può integrare, in sede cautelare, una violazione dei principi di collaborazione e buona fede previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
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