Cassazione Penale, Sentenza n. 13081/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale su istanza dell'Agenzia delle Entrate per presunto superamento dei limiti di reddito. La ricorrente ha impugnato il decreto articolando due motivi: (1) errata applicazione delle norme sul calcolo del reddito e della composizione del nucleo familiare (art. 76 DPR 115/2002), sostenendo di essere separata e quindi non parte del nucleo del marito e che, in ogni caso, dovesse essere considerato solo il suo reddito personale trattandosi di conflitto di interessi con altri componenti il nucleo; (2) violazione delle norme sul procedimento e nullità del decreto per mancanza di motivazione (art. 112 comma 1 lett. d) DPR 115/2002, art.125 c.p.p., art.181 c.p.p.), denunciando che il giudice ha recepito passivamente la comunicazione dell'Agenzia senza motivare la revoca né effettuare accertamenti evidenziati dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Il motivo decisivo è stato la totale carenza di motivazione del provvedimento di revoca: il giudice ha semplicemente recepito la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate senza esplicitare le ragioni della revoca né aver condotto le valutazioni richieste dalla difesa (es. accertamenti sulla composizione del nucleo e sul reddito personale). Il primo motivo (sul calcolo del reddito e composizione del nucleo) è stato assorbito dalla Corte in conseguenza della decisione sul secondo motivo.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 76 comma 1 e 4; art. 79; art. 99; art. 112 comma 1 lett. d); art. 113
Disciplina il gratuito patrocinio: art.76 regola il calcolo del reddito e la composizione del nucleo familiare (con modalità diverse se vi è conflitto di interessi); art.112 impone la motivazione del provvedimento di revoca; art.99 disciplina i rimedi (ricorso per cassazione per 'saltum'); art.113 disciplina il ricorso contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca su istanza dell'ufficio finanziario.
Legge 17 agosto 2005, n. 168 (art. 9-bis)
modifiche agli artt. 112 e 113 del D.P.R. n.115/2002
Ha introdotto la duplice ipotesi di revoca (di ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario) e ha rimodulato la possibilità di impugnazione incidendo sul campo di applicazione degli artt.112 e 113.
Codice di procedura penale
art. 125 comma 3; art. 181
Rilevati come richiamo alle garanzie procedurali e alla possibilità di annullamento/nullità dei provvedimenti in caso di violazioni procedurali (es. mancanza di motivazione o omissione di valutazioni e accertamenti richiesti dalla difesa).
Giurisprudenza (Sezioni Unite)
sent. n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo
Stabilisce che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio è impugnabile con gli stessi rimedi previsti dall'art.99 DPR 115/2002 anche quando la revoca sia disposta d'ufficio.
Massime di principio
- Un provvedimento che revoca il gratuito patrocinio deve contenere una motivazione specifica: l'adozione passiva di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate senza valutazione autonoma del giudice è insufficiente e porta ad annullamento.
- Nella valutazione del reddito ai fini del patrocinio, va accertata correttamente la composizione del nucleo familiare; lo stato di separazione e la cessata convivenza devono essere considerati e possono escludere l'inclusione dei redditi del coniuge.
- Se nel procedimento sussiste conflitto di interessi tra il richiedente e altri componenti del nucleo, ai sensi dell'art.76 DPR 115/2002 comma 4 si deve considerare il solo reddito personale del richiedente.
- La parte difensiva deve poter chiedere e ottenere accertamenti probatori sul reddito e sulla composizione del nucleo; il giudice non può limitarsi a recepire senza ulteriori valutazioni la segnalazione dell'ufficio finanziario.
- Avverso il decreto che revoca l'ammissione al gratuito patrocinio sono esperibili i rimedi previsti dal DPR 115/2002 (art.99 e ss.); la mancata motivazione è motivo concreto di annullamento e rinvio per nuovo esame.
- In presenza di una revoca disposta su istanza dell'ufficio finanziario, il ricorso per cassazione va valutato alla luce delle disposizioni di cui agli artt.112-113 DPR 115/2002 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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