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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31035/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un indagato/imputato destinatario di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva escluso solo le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) tardività del deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame, con asserita perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; 2) omessa trasmissione integrale dei brogliacci/intercettazioni telefoniche e ambientali, con lesione del diritto di difesa e impossibilità di verificare il materiale indiziario e di individuare elementi favorevoli; 3) difetto di gravi indizi in ordine al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di un nucleo familiare senza una vera organizzazione, senza cassa comune e senza stabile ripartizione di ruoli, con condotte dei familiari meramente occasionali o sussidiarie e con assenza di un adeguato supporto soggettivo; 4) insussistenza o comunque inadeguatezza delle esigenze cautelari e della scelta del carcere, contestando la proporzionalità della misura, il richiamo alla recidiva specifica e l'attualità del pericolo di reiterazione, anche in ragione dell'età giovane e dell'inserimento lavorativo del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di deposito della motivazione decorre dalla pubblicazione del dispositivo e non dalla deliberazione; nel caso concreto il deposito è stato ritenuto tempestivo. Ha giudicato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, affermando che nel riesame vanno trasmessi solo gli atti posti a fondamento della misura e che la parte non può pretendere il deposito di atti ulteriori, dovendo inoltre indicare specificamente quali documenti sarebbero mancati e perché favorevoli. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile nella parte in cui mirava a una diversa lettura delle intercettazioni e manifestamente infondato quanto ai gravi indizi, valorizzando la motivazione del riesame sull'esistenza di un'associazione stabile a base familiare, con base logistica nell'abitazione, ripartizione di ruoli, approvvigionamento, cessione, gestione dei proventi e cassa comune. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il quarto motivo, osservando che, nei reati associativi in materia di stupefacenti, la pericolosità cautelare si valuta in relazione alla possibile reiterazione di reati espressivi della medesima professionalità criminale e che la custodia in carcere era giustificata dalla gestione dell'attività illecita proprio dall'abitazione e dai contatti telefonici, rendendo inadeguati gli arresti domiciliari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, c.p.p.

    Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo, non dalla deliberazione in camera di consiglio; l'inosservanza del termine comporta perdita di efficacia della misura.

  • art. 309, comma 5, c.p.p.

    Al tribunale del riesame devono essere trasmessi gli atti posti a fondamento della misura cautelare, non atti ulteriori o diversi.

  • art. 291, comma 1, c.p.p.

    "gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate"

    Il materiale da trasmettere al giudice e al riesame comprende gli elementi posti a base della richiesta cautelare, inclusi i verbali di intercettazione rilevanti e gli elementi favorevoli all'indagato già nella disponibilità del pubblico ministero.

  • art. 268 c.p.p.

    Le comunicazioni e conversazioni rilevanti captate tramite intercettazione rientrano nel materiale trasmissibile ai fini cautelari nei limiti indicati dall'art. 291 c.p.p.

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, c.p.p.

    I gravi indizi di colpevolezza devono risultare da un quadro indiziario valutato dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito se la motivazione è logica e congrua.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono un gruppo stabilmente organizzato per una serie indeterminata di delitti in materia di droga, la ripartizione di ruoli e un'organizzazione di persone e beni che consenta l'attuazione del programma criminoso.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Le esigenze cautelari sono collegate al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

  • art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.

    La misura deve essere adeguata e proporzionata, ma la valutazione resta ancorata alle concrete modalità del fatto e alla capacità dell'indagato di proseguire l'attività illecita.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Nei reati associativi in materia di stupefacenti la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari non è superata dalla sola rescissione del vincolo o dal decorso del tempo, occorrendo una valutazione complessiva.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla decisione di inammissibilità, tra cui gli avvisi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame cautelare il termine per il deposito della motivazione decorre dalla pubblicazione del dispositivo: il ritardo si valuta rispetto a tale momento e non rispetto alla deliberazione in camera di consiglio.
  • La parte che deduca l'omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame deve indicare specificamente quali documenti manchino e perché essi sarebbero favorevoli; non è sufficiente una doglianza generica o la pretesa di acquisire atti non posti a fondamento della misura.
  • Il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede, oltre all'accordo criminoso, una stabile organizzazione di persone e mezzi, la ripartizione di ruoli e un apporto individuale apprezzabile, non episodico, idoneo a dimostrare l'adesione al sodalizio.
  • I rapporti di parentela tra i partecipi non escludono la configurabilità dell'associazione per delinquere quando siano accompagnati da una struttura organizzata, da una base logistica comune e da una cooperazione stabile nella realizzazione del programma illecito.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale intercettativo o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • Nei reati associativi in materia di stupefacenti, la valutazione cautelare della pericolosità può fondarsi sulla persistente professionalità criminale e sulla concreta capacità dell'indagato di riprendere l'attività illecita; la mera cessazione apparente o la distanza temporale dall'ultimo episodio non bastano, da sole, a escludere le esigenze cautelari.
  • La custodia in carcere può risultare adeguata quando l'attività criminale sia gestita dall'abitazione dell'indagato e tramite contatti telefonici o consegne di terzi, rendendo inidonei gli arresti domiciliari a neutralizzare il rischio di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informaticoCarcereArresti domiciliari
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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