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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione: - della Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 82/2025 n. 867 del 24 dicembre 2025, con cui sono stati approvati gli atti della “Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs.36/2023 e s.m., per la fornitura triennale, suddivisa in 19 lotti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202400059” e l’aggiudicazione di n. 15 lotti (lotti n. 13 e 15 deserti), decidendo nel contempo di non aggiudicare il Lotto 7 per le motivazioni espresse dalla S.C. Farmacia Ospedaliera in nota PG/2025/0020100 del 05.12.2025; il presente ricorso è finalizzato all’impugnazione del solo Lotto 7; - della nota PG/2025/0020100 del 5 dicembre 2025 con cui la S.C. Farmacia Ospedaliera ha chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione dei lotti 7 ed 8, ancora non nota e di cui si chiede l’esibizione in giudizio; - della comunicazione di aggiudicazione del 13 gennaio 2026; - del diniego di accesso agli atti del 12.2.2026, relativo all’istanza del 9.2.2026; - di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di non aggiudicazione del Lotto 7 di una procedura aperta per la fornitura triennale di sensori per saturimetri, unitamente agli atti presupposti, alla comunicazione di aggiudicazione e al diniego di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare il Lotto 7, dopo che essa era risultata aggiudicataria provvisoria con il criterio del prezzo più basso. Deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, nonché disparità di trattamento, sostenendo che l'oggetto del lotto consisteva in materiale di consumo standardizzato, già utilizzato dal personale aziendale, per il quale non sarebbe stato necessario valorizzare autonomamente servizi di assistenza e formazione. Evidenziava inoltre che lotti analoghi, riguardanti altri materiali di consumo e parametri clinici, erano stati aggiudicati con il medesimo criterio del minor prezzo. La stazione appaltante aveva motivato la non aggiudicazione richiamando l'errata progettazione della gara e la necessità di considerare servizi di assistenza e formazione del personale, invocando anche l'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e l'art. 21 del disciplinare. La ricorrente chiedeva altresì l'accesso alla nota endoprocedimentale della Farmacia ospedaliera e alla precedente valutazione positiva delle schede tecniche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati limitatamente al Lotto 7. Ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione, rilevando che la decisione si fondava su una motivazione particolarmente sintetica e non esaminava elementi potenzialmente decisivi: la natura di materiale di consumo monouso già utilizzato dal personale; l'analogia funzionale con il Lotto 6 e con altri lotti regolarmente aggiudicati; la previsione, nel capitolato, di servizi di assistenza, manutenzione e formazione riferiti alle apparecchiature elettromedicali; nonché il precedente parere positivo della stessa struttura tecnica sulle schede dei prodotti. La stazione appaltante non aveva fornito una specifica smentita alle allegazioni della ricorrente né chiarito perché i servizi già previsti per le apparecchiature non fossero sufficienti anche rispetto ai materiali di consumo. Il richiamo all'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e all'art. 21 del disciplinare non è stato ritenuto sufficiente, poiché la generica indicazione della non convenienza o non idoneità delle offerte non esplicitava le ragioni concrete della scelta di non aggiudicare e della riedizione della gara. La domanda di accesso endoprocessuale è stata assorbita, non essendo necessario esaminare la documentazione richiesta ai fini della decisione. L'Azienda potrà eventualmente intervenire nuovamente sulla gara, ma dovrà fornire una motivazione esaustiva sui profili di criticità individuati. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'Azienda.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Fondamento della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Previsione del criterio del prezzo più basso utilizzato per l'aggiudicazione dei lotti.

  • art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Consente alla stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; il giudice richiede che le ragioni concrete della non convenienza o non idoneità siano esplicitate.

Massime di principio

  • La facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023 deve essere esercitata mediante una motivazione concreta, specifica ed esaustiva circa la non convenienza o la non idoneità delle offerte rispetto all'oggetto del contratto; il mero richiamo generico a un'errata progettazione della gara o alla necessità di ulteriori servizi non è sufficiente.
  • Quando la non aggiudicazione è giustificata dalla necessità di valorizzare servizi di assistenza e formazione, la stazione appaltante deve spiegare in modo puntuale perché tali servizi siano necessari in relazione alla specifica fornitura e perché non siano già adeguatamente assicurati dalle prestazioni previste per le apparecchiature cui i materiali di consumo sono destinati.
  • La motivazione della non aggiudicazione deve confrontarsi con gli elementi istruttori e comparativi potenzialmente contrari alla decisione, inclusi la natura standardizzata o di consumo dei prodotti, l'analogia con altri lotti aggiudicati e le precedenti valutazioni tecniche positive delle offerte.
  • Il richiamo a una clausola del disciplinare che riproduca la facoltà di non aggiudicare non sostituisce l'obbligo di indicare le ragioni concrete e attuali che rendono le offerte non convenienti o non idonee nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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