Sentenza n. 16044/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’esecuzione delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: Sentenza n. 8880/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 8040/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 1); Sentenza n. 8879/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 4633/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 14); Sentenza n. 8878/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 9730/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 15); Sentenza n. 8877/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 7399/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 16).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze definitive del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di quattro sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicate il 16 settembre 2025 e non impugnate, che avevano condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in suo favore quale avvocato antistatario. I titoli erano stati notificati al Ministero, ma le somme non erano state corrisposte. Dopo che il TAR aveva richiesto al Ministero una relazione sui fatti, l'Amministrazione non ha depositato alcunché.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando sulla base degli atti che l'Amministrazione non aveva pagato le somme dovute in esecuzione dei titoli definitivi. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alle sentenze entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di ulteriore inadempimento, il dispositivo nomina Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per la materia, con incarico da eseguire entro i successivi 60 giorni, senza facoltà di delega e senza compenso. Ha inoltre condannato il Ministero a pagare al ricorrente 1.000 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, il giudice può dichiarare l'obbligo di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
- L'incarico di commissario ad acta può essere affidato a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica come compito istituzionale, senza riconoscimento di un compenso, quando così stabilito nella pronuncia.
Come è indicizzato
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