Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16044/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: Sentenza n. 8880/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 8040/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 1); Sentenza n. 8879/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 4633/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 14); Sentenza n. 8878/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 9730/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 15); Sentenza n. 8877/2025 pubbl. il 16/09/2025, RG n. 7399/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI (all. 16).

Giustizia amministrativa202600967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze definitive del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di quattro sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicate il 16 settembre 2025 e non impugnate, che avevano condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in suo favore quale avvocato antistatario. I titoli erano stati notificati al Ministero, ma le somme non erano state corrisposte. Dopo che il TAR aveva richiesto al Ministero una relazione sui fatti, l'Amministrazione non ha depositato alcunché.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando sulla base degli atti che l'Amministrazione non aveva pagato le somme dovute in esecuzione dei titoli definitivi. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alle sentenze entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di ulteriore inadempimento, il dispositivo nomina Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per la materia, con incarico da eseguire entro i successivi 60 giorni, senza facoltà di delega e senza compenso. Ha inoltre condannato il Ministero a pagare al ricorrente 1.000 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, il giudice può dichiarare l'obbligo di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
  • L'incarico di commissario ad acta può essere affidato a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica come compito istituzionale, senza riconoscimento di un compenso, quando così stabilito nella pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.