Cassazione Penale, Sentenza n. 11309/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per concorso in rapina. Deducevano: (1) difetto di motivazione rispetto alla sussistenza del concorso di persone e all'aggravante delle persone riunite, sostenendo che Marquez non avrebbe potuto prevedere l'esito dell'alterco e non avrebbe partecipato all'aggressione; (2) erronea qualificazione del fatto come rapina anziché come reato minore (artt. 624 e 625 c.p. o esercizio arbitrario delle proprie ragioni), contestando il dolo di rapina e la connessione tra violenza e spossessamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già svolte in appello. Ha ritenuto che i ricorrenti abbiano proposto una ricostruzione alternativa dei fatti basata sulla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, mentre il giudice di merito aveva fornito motivazione logica e giuridicamente corretta sul concorso dei due imputati e sulla connessione temporale tra violenza e spossessamento. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto dei motivi nel ricorso; indica le modalità di esposizione e sintesi dei motivi di impugnazione in Cassazione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per criticare la motivazione sul concorso di persone e sull'aggravante; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non viziata, quindi l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Invocata per sostenere errore nella qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come rapina sia corretta perché sussiste la connessione temporale tra violenza e sottrazione, elemento essenziale del reato.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o reiterativi di doglianze già valutate in sede di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a € 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
art. 624 c.p.
Citato dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione (furto o diversa fattispecie); la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale ricostruzione alternativa in assenza di vizi motivazionali del giudice di merito.
art. 625 c.p.
Analogamente richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa ritenuta fattispecie; la Corte ha confermato che gli elementi configurano rapina per la connessione tra violenza e sottrazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito è logica e completa.
- Per contestare la sussistenza del concorso di persone o di aggravanti come "persone riunite" è necessario dimostrare specifici vizi della motivazione o la mancanza di elementi probatori oggettivi che collegano ciascun imputato all'azione criminosa, non basta un'ipotesi alternativa priva di riscontri.
- La qualificazione del fatto come rapina richiede la prova del nesso temporale e funzionale tra l'uso della violenza e lo spossessamento; se il giudice di merito accerta tale connessione con motivazione congrua, la Cassazione respingerà le tesi che propongono una diversa lettura degli stessi elementi.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure puntuali e dimostrare vizi di diritto o di motivazione evidenti; censure generiche o basate su mera riconsiderazione delle prove rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre ammende a favore della Cassa delle ammende secondo i criteri di colpa e gravità della doglianza.
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