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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16448/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/12/2025 che rigettava la sua istanza di revoca dell'ordine di demolizione conseguente a sentenza del 1997. I punti principali del gravame erano: 1) omissione della notifica dell'ordinanza interlocutoria del 17/07/2025 che fissava la prosecuzione dell'istruttoria e la nuova udienza, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.); 2) anticipazione dell'orario dell'udienza senza comunicazione (il verbale precedente fissava le ore 13:00, l'udienza decisoria risultò iniziata alle ore 10:13), configurando omessa citazione e impedimento alla partecipazione della difesa; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, che si limitava a richiamare il parere negativo del P.M. senza una motivazione autonoma e senza valutare le argomentazioni difensive sulla perdita di possesso dell'immobile e l'impossibilità materiale e giuridica di adempiere all'ordine di demolizione, né disporre accertamenti istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato ex actis la mancata notificazione dell'ordinanza del 17/07/2025 alla parte e al suo difensore e l'anticipazione dell'orario dell'udienza decisoria non comunicata: tali vizi integrano nullità assolute e insanabili (artt. 178 e 179 c.p.p.) e hanno determinato l'assenza 'incolpevole' della difesa alle udienze successive. Ha inoltre riscontrato la totale carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per la prosecuzione del procedimento in conformità a diritto.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata per le disposizioni procedurali relative all'ordine di demolizione e alle attività istruttorie: la Corte richiama la necessità, in presenza di questioni sulla possibilità di adempiere, di adottare le istruttorie previste (ad es. comma 5) e usa l'articolo come quadro normativo della materia.

  • art. 178 c.p.p. lett. c)

    Articolo invocato per affermare che la mancata notificazione dell'atto che attiene alla partecipazione della parte (come l'ordinanza che fissa udienza) integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile che travolge gli atti successivi.

  • art. 179 c.p.p.

    Collegato all'art. 178 per stabilire che le nullità che incidono sul diritto di difesa comportano l'annullamento degli atti successivi; la Corte lo applica per dichiarare insanabile la violazione procedurale riscontrata.

  • artt. 470 e ss. c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a profili processuali; la decisione valuta i vizi procedurali anche alla luce delle norme che regolano le fasi e i termini processuali, confermando che omissioni di notifica/di citazione configurano nullità invalidanti.

Massime di principio

  • La mancata notifica di un'ordinanza che dispone la fissazione o il rinvio dell'udienza, quando riguarda l'intervento e l'assistenza tecnica della parte, integra una nullità assoluta e insanabile ex artt. 178 e 179 c.p.p.; gli atti successivi risultano annullabili.
  • L'anticipazione dell'orario di un'udienza senza comunicazione alle parti equivale a un'omessa citazione e può configurare una nullità assoluta, poiché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Un provvedimento decisorio privo di motivazione autonoma e meramente richiamante il parere del P.M. è insufficiente: la motivazione deve essere congrua e affrontare le argomentazioni difensive, soprattutto quando è stato dedotto l'impedimento materiale all'esecuzione.
  • Quando il ricorrente allega la perdita del possesso dell'immobile o l'impossibilità materiale/giuridica di eseguire la demolizione, il Giudice dell'esecuzione deve valutare la necessità di accertamenti istruttori (ad esempio ex art. 666, comma 5, c.p.p.) prima di rigettare l'istanza.
  • La nomina di un difensore d'ufficio non sanifica automaticamente violazioni che abbiano impedito la partecipazione effettiva della difesa originaria; la Corte valuta l'incolpevolezza dell'assenza e l'efficacia reale del diritto di difesa.

Testo integrale

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