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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37839/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (titolare marchio)

La controversia

La controversia nasce da una lunga lite tra due operatori del settore del caffè, legati alla storia familiare del marchio "Hausbrandt". Dopo una transazione del 2002, con cui la controparte si era impegnata a non usare il termine "Hausbrandt" se non in forme limitate e a rimuoverlo dalla denominazione sociale, la società titolare del marchio ha agito nel 2012 chiedendo: risoluzione della transazione per grave inadempimento; accertamento dell’ingannevolezza della denominazione sociale della società concorrente; contraffazione del marchio registrato e del segno non registrato; concorrenza sleale per confusione, appropriazione di pregi e pubblicità ingannevole; violazione della disciplina sulla pubblicità ingannevole; inibitoria, pubblicazione della sentenza e risarcimento danni. In primo grado il tribunale ha accolto solo in parte le domande, ritenendo integrati atti di concorrenza sleale e la risoluzione della transazione, ma non la contraffazione del marchio in alcuni specifici episodi; in appello entrambe le parti sono rimaste soccombenti. In cassazione la società titolare ha dedotto, tra l’altro, violazione del giudicato interno, errata applicazione della tutela del marchio, errata esclusione della responsabilità per gli usi del segno da parte di terzi, erronea esclusione della decettività della denominazione sociale e omesso esame della domanda sulla pubblicità ingannevole. La controparte ha proposto ricorso incidentale sulla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale.

La decisione

La Corte ha accolto solo il sesto motivo del ricorso principale, relativo all’omessa pronuncia della corte d’appello sul motivo di appello concernente la violazione delle norme sulla pubblicità ingannevole. Ha dichiarato assorbito il settimo motivo. Ha rigettato tutti gli altri motivi del ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati quelli sulla contraffazione del marchio, sulla rilevanza del patronimico, sull’imputazione degli usi da parte di terzi, sulla decettività della denominazione sociale e sulla concorrenza sleale per appropriazione di pregi e mendacio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale relativo alla liquidazione del danno, perché diretto a una rivalutazione del merito e delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio limitatamente al motivo accolto, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.i.

    comma 1, lett. a), b) e c)

    La tutela del marchio non è limitata al solo uso distintivo; la Corte distingue tra uso in funzione distintiva e uso meramente descrittivo e precisa che, nel caso concreto, il termine contestato non risultava usato come marchio ma solo come cognome in un contesto narrativo-storico.

  • art. 21 c.p.i.

    Il titolare del marchio non può vietare al terzo l’uso del proprio nome o indirizzo nell’attività economica, purché si tratti di persona fisica e l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

  • art. 22 c.p.i.

    Richiamato nel contesto della tutela dei segni distintivi e della denominazione sociale, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva in senso autonomo nel dispositivo.

  • art. 14 c.p.i.

    La disciplina sulla non decettività del marchio è stata ritenuta non applicabile analogicamente ai segni distintivi diversi dal marchio; la censura che invocava un generale principio di verità è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2598 c.c.

    Le condotte descritte sono state ricondotte, in concreto, alla concorrenza sleale per confusione e evocazione indebita della tradizione familiare; la Corte esclude che per appropriazione di pregi e mendacio sia necessario, in astratto, un anteriore segno distintivo, ma nel caso ha ritenuto non provata la base fattuale dedotta.

  • art. 2564 c.c.

    Richiamato come possibile parametro per la denominazione sociale, in alternativa alla disciplina marchistica, nel ragionamento sul carattere decettivo del segno sociale.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 145/2007

    La Corte d’appello non ha esaminato il motivo relativo alla pubblicità ingannevole; l’omissione ha determinato la cassazione con rinvio.

  • art. 3, d.lgs. 145/2007

    Come per la norma precedente, la Corte rileva l’omessa pronuncia sul motivo di appello fondato su tale disposizione.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata perché non vi era un autonomo capo decisorio non impugnato nei termini dedotti.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato interno, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vincolo preclusivo nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra nullità della sentenza; il sesto motivo è stato accolto proprio per mancato esame della censura sulla pubblicità ingannevole.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o disconosce la regola delle non contestazioni; non se valuta diversamente le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si ha solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o afferma di valutarla con criterio diverso da quello dovuto; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c.

    È il veicolo dei motivi di nullità processuale denunciati; qui usato per l’omessa pronuncia e per asserite violazioni delle regole di valutazione della prova.

  • art. 2600, comma 3, c.c.

    La presunzione di colpa non opera nei casi di concorrenza sleale indiretta quando la condotta è del terzo e la riferibilità all’imprenditore avvantaggiato non sia provata.

Massime di principio

  • Nella controversia tra segno distintivo e patronimico, l’uso del cognome altrui in un contesto descrittivo o narrativo non equivale automaticamente a uso del marchio in funzione distintiva; occorre verificare se il segno sia effettivamente impiegato come indicatore imprenditoriale dei propri prodotti o servizi.
  • La tutela del marchio non si esaurisce nel rischio di confusione, ma nel caso concreto la Corte distingue con precisione tra uso del segno come marchio e mero richiamo storico-familiare; se il giudice di merito accerta che il termine contestato è usato solo come cognome, non vi è contraffazione in senso tecnico.
  • L’imprenditore non risponde dell’uso del marchio o del segno compiuto da un terzo se non è provata una relazione oggettiva di interessi o una riferibilità della condotta all’imprenditore avvantaggiato; in difetto, non opera la presunzione di colpa prevista per la concorrenza sleale diretta.
  • Le norme sulla non decettività del marchio non sono automaticamente estensibili a tutti i segni distintivi; chi deduce la decettività di una denominazione sociale deve specificare in modo puntuale il contenuto ingannevole, la confondibilità prodotta e il fondamento fattuale della censura.
  • L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra nullità della sentenza ed è motivo di cassazione, quando non sia possibile ricostruire una decisione implicita di rigetto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove: in cassazione è censurabile solo l’uso di prove non introdotte, il mancato rispetto della non contestazione o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.

Come è indicizzato

MaterieMarchiConcorrenza slealeTransazioneImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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