Cassazione Penale, Sentenza n. 485/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. (e, in motivazione, art. 179, comma 1, lett. c), per mancata e/o errata comunicazione del rinvio d'udienza: durante l'emergenza pandemica il Tribunale aveva disposto la pubblicazione sul sito delle liste di processi da trattare o rinviare, ma per il suo processo l'ultimo rinvio pubblicato indicava erroneamente la data del 14 febbraio 2022 invece del 21 gennaio 2022, così impedendo al difensore nominato di essere presente e violando il diritto alla assistenza. In secondo luogo contestava carenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità, per mancata risposta ai temi sollevati in appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendo che l'errata indicazione sul sito del Tribunale abbia tradito l'affidamento dei difensori incaricati e abbia determinato una nullità di ordine generale relativa all'assistenza dell'imputato (art. 179, comma 1, lett. c)). Tale nullità, tempestivamente dedotta con l'atto di appello, travolge l'intero percorso processuale. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo. Il secondo motivo è stato assorbito in ragione della natura preliminare della questione decisa. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa è stata respinta: la Corte ha ricostruito il termine estintivo tenendo conto della pena edittale e dei periodi di sospensione (compresi giorni di sospensione 'covid'), concludendo che il reato non si sarebbe prescritto prima del 10 giugno 2025.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata per contestare la nullità relativa alle modalità di comunicazione dei rinvii: la pubblicazione sul sito, prevista dall'organizzazione del Tribunale, doveva garantire l'informazione ai difensori nominati e la sua errata indicazione integra una nullità rilevante.
art. 179, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale relativa all'assistenza dell'imputato (art. 179(1)(c)), rilevante ex officio e capace di travolgere il processo quando l'assistenza non sia stata assicurata per errore nella comunicazione.
art. 620 c.p.p.
Richiamato in relazione all'annullamento della decisione impugnata; la Corte ha annullato le pronunce senza rinvio ai sensi dell'art. 620, considerata la natura della nullità individuata.
art. 625, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata per la trasmissione degli atti al giudice competente (Tribunale di Napoli Nord) dopo l'annullamento per la prosecuzione del procedimento.
Massime di principio
- Quando un provvedimento organizzativo del tribunale affida la comunicazione dei rinvii alla pubblicazione su un canale ufficiale (es. sito del Tribunale), gli avvocati nominati devono poter confidare nella correttezza di quei dati: un errore di pubblicazione che impedisca la presenza del difensore può costituire nullità rilevante dell'assistenza dell'imputato.
- Le nullità di ordine generale relative all'assistenza (art. 179, comma 1, lett. c)) travolgono il processo fino al punto in cui si sono verificate e sono rilevabili anche in sede di gravame: se sollevate tempestivamente (primo atto successivo), non si considerano sanate.
- Se la nullità è accertata come prodotta da un meccanismo organizzativo (es. gestione rinvii in epoca Covid), il giudice di legittimità può annullare le pronunce e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il proseguo, salvo diversa richiesta delle parti.
- L'eccezione di prescrizione va valutata con attenzione computando termini ordinari, maggiorazioni correlate al massimo edittale e tutte le sospensioni occorse (es. periodi di sospensione processuale o legati all'emergenza epidemiologica); un calcolo prudente può escludere la prescrizione anche quando la causa ha avuto lunga durata.
- Questioni di merito (es. carenza di motivazione sulla responsabilità) possono risultare assorbite quando la Corte decide una questione preliminare che travolge l'intero processo; in situazioni analoghe conviene sollevare con precisione e tempestività sia le nullità formali sia le contestazioni di merito.
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