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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25276/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato/imputato già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal GIP di Bari e poi confermata nei successivi gradi cautelari. Il soggetto aveva ottenuto una condanna in primo grado e in appello a dieci anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata e per estorsione. In sede cautelare aveva chiesto la modifica della misura in una meno afflittiva, deducendo: da un lato, che la lunga durata della custodia cautelare già sofferta avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini dell’affievolimento o cessazione delle esigenze cautelari; dall’altro, che il giudice non aveva adeguatamente considerato la sua situazione familiare, asseritamente delicata, quale elemento idoneo a giustificare il passaggio a una misura meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili o manifestamente infondati: il primo perché, in sede di appello cautelare, non possono essere dedotti fatti già esistenti al momento dell’applicazione della misura e perché il mero decorso del tempo di custodia non attenua di per sé le esigenze cautelari, salvo i profili di durata massima; il secondo perché il ricorrente si era limitato a formule generiche sulla situazione familiare, senza fornire elementi concreti, e quindi non consentiva alcun sindacato utile sulla motivazione del tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Bari che, in sede di appello cautelare, aveva rigettato la richiesta di modifica della custodia in carcere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., precisando che il provvedimento non comportava la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come aggravante del reato associativo in materia di stupefacenti contestato all'imputato

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    richiamato per indicare i casi in cui la custodia cautelare in carcere è preclusa in presenza di specifiche condizioni familiari

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per le comunicazioni di cancelleria conseguenti al provvedimento, in assenza di rimessione in libertà

  • art. 10-bis c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare non possono essere fatti valere come motivo di modifica della misura elementi già esistenti al momento dell'adozione della misura originaria, poiché tali doglianze appartengono alla sede del riesame cautelare.
  • Il mero decorso di un lungo periodo di custodia cautelare non integra, di per sé solo, un fattore automatico di attenuazione delle esigenze cautelari né impone la sostituzione della misura, salvo quanto rilevi ai fini dei termini massimi di durata.
  • La valutazione della persistenza delle esigenze cautelari può legittimamente valorizzare elementi indiziari circa la perdurante vitalità del sodalizio criminoso e i precedenti specifici dell'indagato.
  • Le condizioni familiari possono incidere sulla misura custodiale solo se allegate e dimostrate in modo concreto; allegazioni generiche o meramente assertive non consentono di censurare utilmente la motivazione del giudice cautelare.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione in materia cautelare è limitato alla manifesta illogicità o alla violazione di legge, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito.
  • La genericità del motivo di ricorso determina inammissibilità quando impedisce alla Corte di verificare la tenuta logica e giuridica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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