Ordinanza n. 3509/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui impone il limite massimo di 26 anni per la partecipazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva già compiuto 26 anni, ha impugnato il bando del concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, lamentando di non aver potuto presentare telematicamente la domanda. Ha contestato la clausola del bando che richiede, per i posti destinati ai cittadini provenienti dalla vita civile, di non aver compiuto il 26° anno di età, deducendone il contrasto con l’art. 3 della legge n. 127/1997, con la direttiva 2000/78/CE in materia di accesso al lavoro e con il principio di proporzionalità. Sono stati inoltre impugnati il regolamento ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018 e l’art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui prevedono o recepiscono il limite anagrafico. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti e, nel merito, l’ammissione alla procedura e alle successive fasi del concorso, anche mediante risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che non sussistessero, prima facie, ragioni per discostarsi dal proprio consolidato orientamento favorevole alla legittimità del limite anagrafico di 26 anni nei concorsi per agenti della Polizia di Stato. Secondo tale orientamento, il limite non è irragionevole né discriminatorio, poiché è giustificato, nell’ambito della discrezionalità legislativa, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, consistenti in compiti generali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in mansioni esecutive, precedute da addestramento e formazione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 3 l. 15 maggio 1997, n. 127
È stato invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei limiti di età per l’accesso al lavoro pubblico.
direttiva 2000/78/CE
È stata richiamata dal ricorrente quale parametro europeo contro discriminazioni fondate sull’età nell’accesso al lavoro.
art. 2, comma 1, lett. a), del bando di concorso del 29 aprile 2026
non aver compiuto ... il 26° anno di età
La clausola stabilisce il limite massimo di età per la partecipazione al concorso destinato ai cittadini provenienti dalla vita civile.
art. 1 d.m. n. 103 del 13 luglio 2018
La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.
Prevede il limite massimo di 26 anni per la partecipazione al concorso pubblico per allievo agente e allievo agente tecnico della Polizia di Stato.
art. 6 d.P.R. n. 335/1982
età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Indica il limite anagrafico tra i requisiti per la nomina ad agente della Polizia di Stato, facendo salve le deroghe previste dal regolamento.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il limite massimo di 26 anni previsto per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad agente della Polizia di Stato non è, in via generale, irragionevole o discriminatorio, poiché può essere giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, comprendenti compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e mansioni esecutive precedute da addestramento e formazione.
- Nella fissazione dei requisiti anagrafici per l’accesso ai ruoli operativi della Polizia di Stato, l’amministrazione può applicare il limite previsto dalla disciplina normativa e regolamentare, salvo che siano dimostrati specifici profili di irragionevolezza, discriminazione o sproporzione.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione del bando può essere respinta quando il ricorrente non evidenzi, prima facie, elementi idonei a superare un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimità del limite anagrafico per il reclutamento degli agenti di polizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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