Cassazione Penale, Sentenza n. 30992/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo 'ndrangheta (capo A) e concorso in tentata estorsione aggravata (capo 3). Il ricorrente deduceva, con due distinti atti, vizi di motivazione e violazioni di legge: (i) travisamento delle conversazioni intercettate ritenute estorsive (sarebbero state riferite a prestazioni di lavori e fatture, non a richiesta estorsiva); (ii) carenza motivazionale e mancanza di specifici elementi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo mafioso e finalità agevolativa); (iii) assenza di elementi che dimostrassero un ruolo stabile e integrante nella consorteria, con possibile interpretazione delle condotte come mera contiguità compiacente piuttosto che partecipazione organizzativa; (iv) criticità nell'utilizzo di episodi episodici (consegna di biglietto, reperimento di sim, avvertimenti su spostamenti) come elementi decisivi senza adeguato confronto delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Catanzaro circa la sussistenza della gravità indiziaria sia in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa sia rispetto al concorso nella tentata estorsione aggravata. In particolare, ha ritenuto congrua la lettura sincrona delle intercettazioni che mostrano richieste estorsive (importi quantificati in euro 3.500 e 5.000) e ha posto in rilievo il contesto operativo e ambientale quale elemento che legittima la configurazione del metodo mafioso e dell'agevolazione della cosca. Quanto alla partecipazione associativa, la Corte ha valorizzato il complesso degli elementi (anche i singoli episodi evocati) nella loro convergente efficacia probatoria, ricostruendo una posizione di "messa a disposizione" stabile e funzionale del ricorrente nella consorteria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per censurare vizi di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata a provare la gravità indiziaria.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione della valutazione delle prove e del travisamento probatorio; la Corte ha respinto l'accusa di travisamento ritenendo congrua la lettura complessiva degli elementi.
art. 546 cod. proc. pen.
Citato con riferimento ai limiti di motivazione dei provvedimenti cautelari; la motivazione contestata è stata invece considerata sufficiente e non viziata.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto provata la rilevanza della partecipazione del ricorrente attraverso la valutazione congiunta di condotte e contesto operativo, nonché la "messa a disposizione" stabile per il sodalizio.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Riferito alla qualificazione del "metodo mafioso" e delle aggravanti: la Corte ha ritenuto configurabile il metodo mafioso per via del contesto ambientale e della capacità della pretesa di creare una condizione di assoggettamento nella vittima.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato nel secondo atto di ricorso in relazione a questioni procedurali e motivazionali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la decisione.
art. 273 cod. proc. pen.
Menziionato dalla difesa in contestazione di specifici profili probatori; dal testo emerge che la Corte non ha riconosciuto rilievo decisivo alle censure fondate su carenze di approfondimento che non scalfiscono il giudizio complessivo.
Massime di principio
- La gravità indiziaria per misure cautelari va valutata nel suo complesso: elementi isolati possono non essere decisivi, ma la convergenza di più indizi può fondare la misura.
- Le intercettazioni vanno lette sincronicamente e nel contesto operativo; una spiegazione alternativa avanzata dalla difesa deve essere dettagliata e attendibile per prevalere sulla ricostruzione accusatoria.
- Per l'aggravante del "metodo mafioso" conta non solo il contenuto della richiesta, ma il contesto ambientale e la capacità della pretesa di evocare assoggettamento nella vittima; la finalità agevolativa può emergere anche dall'interesse concreto alla "presa" economica per la cosca.
- Singoli atti apparentemente episodici (consegna di bigliettini, reperimento di sim, indicazioni su spostamenti) possono assumere rilevanza probatoria se inseriti in un quadro di disponibilità operativa e solidarietà criminale.
- Il giudice d'appello non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del primo giudice se la motivazione di quest'ultimo non è illogica o manifestamente carente; vanno indicate e dimostrate con precisione le ragioni dell'errore per ottenere l'annullamento.
- La difesa che contesti la partecipazione associativa dovrebbe fornire spiegazioni alternative specifiche e coerenti per ogni episodio chiave, dimostrando che l'insieme degli elementi non raggiunge il livello di organizzazione stabile richiesto per la fattispecie mafiosa.
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