Cassazione Penale, Sentenza n. 38401/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il ricorso in opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il motivo principale contestato dal difensore è che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002 ritenendo che, pur essendo l'istante coniugato, la mancata coabitazione con la moglie (rimasta nel Paese d'origine) non escluda automaticamente l'obbligo di indicare i dati del coniuge e di considerare i redditi familiari ai fini del gratuito patrocinio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata, confermando che l'istanza era inammissibile per carenza dei requisiti formali previsti dall'art. 79 d.P.R. 115/2002 (mancata indicazione di elementi quali generalità, codice fiscale ed eventuale reddito del coniuge). La Corte ha affermato che il rapporto di convivenza familiare, ai fini dell'art. 76, prescinde dalla mera coabitazione fisica e che per i cittadini extracomunitari è richiesto, per i redditi prodotti all'estero, un certificato dell'autorità consolare ovvero una dichiarazione sostitutiva idonea a rendere verificabile la situazione reddituale familiare. Il ricorrente non ha fornito documentazione sufficiente a dimostrare l'assenza di rilievo dei redditi o della condizione del coniuge; pertanto il rigetto è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 115/2002
"1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante...."
Definisce la soglia reddituale e stabilisce che, se sussiste convivenza familiare, i redditi dei conviventi si sommano per valutare l'accesso al gratuito patrocinio; la Corte interpreta "convivenza" non solo come coabitazione fisica ma come un rapporto di tipo familiare con potenziali obblighi economici, salvo prova contraria.
art. 79 d.P.R. 115/2002
"1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato."
Stabilisce i requisiti formali dell'istanza a pena di inammissibilità (compresa l'indicazione dei componenti della famiglia anagrafica e dei codici fiscali) e impone, per i redditi esteri dei cittadini extracomunitari, l'allegazione di certificazione consolare o documentazione equivalente; la Corte ha ritenuto che tali obblighi devono essere adempiuti anche quando il coniuge non coabiti, salvo idonea e documentata prova di mancata rilevanza economica.
art. 94 d.P.R. 115/2002
Richiamato nel testo come riferimento alla possibilità di utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'attestazione dei redditi; la Corte segnala tale alternativa per gli extracomunitari che non possono produrre certificati dall'autorità consolare.
Massime di principio
- Per l'ammissione al gratuito patrocinio è essenziale rispettare i requisiti formali dell'art. 79: omissioni sostanziali (generalità, codici fiscali, indicazione dei componenti della famiglia) possono determinare l'inammissibilità dell'istanza.
- La nozione di "convivenza" ai fini dell'art. 76 non coincide automaticamente con la sola coabitazione fisica: il rapporto di convivenza familiare può sussistere anche senza coabitazione formale e comporta l'obbligo di considerare i redditi dei familiari salvo prova documentale contraria.
- Per i cittadini extracomunitari che producono redditi all'estero è necessario allegare certificazione dell'autorità consolare ovvero una dichiarazione sostitutiva equivalente; l'assenza di tale documentazione rende incompleta la valutazione reddituale.
- La certificazione anagrafica (stato di famiglia) attesta chi risiede in un alloggio a una certa data, ma non esclude di per sé la possibilità di separazione di fatto o l'assenza di partecipazione economica del coniuge; pertanto chi è coniugato ma vive separato deve comunque fornire prove comprovanti la non rilevanza dei redditi o dei rapporti economici del coniuge.
- In situazioni analoghe, l'istante dovrebbe: a) indicare chiaramente la composizione familiare e i codici fiscali richiesti; b) fornire certificazioni consolari o dichiarazioni sostitutive dei redditi esteri; c) se il coniuge è all'estero e si vuole escludere l'aggregazione dei redditi, produrre documenti che attestino la separazione di fatto, l'assenza di rapporti economici o il mancato contributo del coniuge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38366/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38367/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38368/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38369/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38370/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38371/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →