Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1156/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202301193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito nel rigetto della fattura, della revisione prezzi richiesta per l'esecuzione di un appalto continuativo di servizi di pulizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018 al 25 agosto 2020 nell'ambito di un contratto di servizi stipulato tramite una convenzione Consip, nonché, ove necessario, l'annullamento del diniego opposto dall'amministrazione e la condanna al pagamento di euro 27.883,00 oltre IVA e interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006; il diritto alla revisione previsto dalla Convenzione Consip e dal Capitolato tecnico; l'assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione dell'importo; e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. La controversia riguardava un contratto di durata, con clausole che prevedevano l'aggiornamento annuale dei prezzi, pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, dopo dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo principale.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che le controversie sull'an e sul quantum della revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuativa rientrino integralmente nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza rilievo decisivo della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Nel merito, ha accertato il diritto della ricorrente alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018-agosto 2020. L'art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e le clausole della Convenzione Consip e del Capitolato tecnico imponevano infatti l'aggiornamento annuale dei corrispettivi; la disciplina revisionale ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto, con nullità delle clausole difformi. È stata invece limitata la domanda relativa agli interessi moratori: gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 spettano soltanto dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, e non dalla scadenza originaria dei corrispettivi, perché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale non era ancora esigibile il credito revisionale. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto; le spese sono state integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)

    La giurisdizione esclusiva comprende sia le controversie sull'an sia quelle sul quantum della revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

    La norma introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica e non derogabile in danno dell'appaltatore.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    La clausola della convenzione recepisce il meccanismo legale di revisione e consente il ricorso all'indice ISTAT FOI secondo le modalità del Capitolato tecnico.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.

    Per le attività a canone, l'aggiornamento è annuale, pari al 100% della variazione dell'indice FOI dell'anno precedente, con primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo principale.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    utile per inutile non vitiatur

    La disciplina imperativa sulla revisione si inserisce automaticamente nel contratto e rende nulle le clausole difformi, senza travolgere necessariamente l'intero contratto.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo revisionale decorrono, nel caso deciso, dalla pubblicazione della sentenza e non dalla scadenza originaria dei corrispettivi, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza della revisione il credito non era esigibile.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quanto all'an sia quanto al quantum della pretesa, indipendentemente dalla qualificazione della posizione azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • L'art. 115 d.lgs. n. 163/2006 introduceva una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica e non derogabile dalle parti in danno dell'appaltatore.
  • Quando la legge e la lex specialis prevedono una clausola revisionale, il diritto alla revisione sorge secondo i presupposti e le modalità stabiliti dalla disciplina applicabile, inclusi il decorso di dodici mesi e l'aggiornamento annuale sulla base dell'indice ISTAT previsto dal contratto.
  • Le clausole contrattuali difformi dalla disciplina imperativa sulla revisione prezzi sono nulle e vengono sostituite dalla disciplina legale mediante inserzione automatica, senza determinare necessariamente la nullità dell'intero contratto.
  • Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono necessariamente dalla scadenza dei corrispettivi ordinari, ma, in assenza di una precedente determinazione sulla spettanza e sull'ammontare del compenso revisionale, dalla pronuncia che accerta il diritto e fino al soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.