Sentenza n. 7274/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento a) del Decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 14/12/2022; b) dell’Allegato A) approvato con il predetto decreto, in parte qua relativamente alla posizione della ricorrente, a carico della quale viene determinato un importo di € 121.134,68 (pag. 4 dell’Allegato A), e di ogni atto recante ingiunzione di pagamento; c) della Comunicazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 13/12/2022, prot. n. 0313297/P/GEN; di ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare: d) del Decreto del Ministero della Salute assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze datato 06/07/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/09/2022), ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, ivi comprese le tabelle ad esso allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; e) della circolare del Ministero della Salute datata 29/07/2019, prot. n. 22413, contenente “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; f) dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assunta il 14.09.2022; g) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022; h) del Decreto del Ministero della Salute datato 06/10/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; i) dell’Accordo adottato in data 07/11/2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 181/CSR), denominato “Accordo ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”; j) per quanto occorra, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo dell’impugnato Decreto di ripiano, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente integrato e modificato, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell’art. 9-ter del Decreto Legge n. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione del tetto di spesa per dispositivi medici e dell’obbligo di ripiano a carico dell’impresa per gli anni 2015-2018, incluso il decreto regionale recante un importo di € 121.134,68
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che, in applicazione del meccanismo del payback previsto per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, le aveva imputato un obbligo di ripiano pari a € 121.134,68 per gli anni 2015-2018. Sono stati impugnati anche il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, circolari, intese e accordi interistituzionali, nonché gli atti di validazione del fatturato. La ricorrente ha dedotto censure riferite sia all’illegittimità costituzionale e unionale della disciplina primaria, prospettando questioni in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, Cost., sia vizi propri degli atti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, comprese quelle relative alla legittimità costituzionale e alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina del payback. Il Collegio ha ritenuto decisivo il versamento, da parte della ricorrente, della quota ridotta del 25 per cento prevista dallo ius superveniens: tale adempimento ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando un atto o fatto sopravvenuto rende inutile la decisione, mentre la seconda presuppone una soddisfazione integrale dell’interesse azionato mediante l’operato successivo della pubblica amministrazione. Nel caso concreto il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere anche perché non risultavano compiuti gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento del tetto.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e rende improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, per effetto di un atto o fatto sopravvenuto, l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non arrecherebbe più alcuna utilità concreta al ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede una soddisfazione integrale dell’interesse azionato derivante dall’operato successivo della pubblica amministrazione, mentre la prima può derivare anche da un fatto sopravvenuto che renda semplicemente inutile la decisione giudiziale.
- Il versamento della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta per estinguere un’obbligazione di ripiano relativa agli anni 2015-2018 elimina l’interesse alla decisione sui ricorsi contro gli atti regionali e statali presupposti, quando l’obbligazione risulti altrimenti estinta secondo la disciplina sopravvenuta.
- L’accertamento dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di assorbire ogni ulteriore valutazione sul merito delle censure, incluse le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea prospettate dal ricorrente.
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