Cassazione Civile, Ordinanza n. 37929/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di primo e unico grado per mancata partecipazione del terzo pignorato necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dal rilievo pregiudiziale del litisconsorzio necessario.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi avente a oggetto un credito pensionistico, il creditore procedente aveva pignorato il credito del debitore verso l'INPS e aveva poi ottenuto l'assegnazione delle somme. Successivamente il giudice dell'esecuzione aveva corretto un errore materiale dell'ordinanza di assegnazione, relativo all'indicazione del soggetto assegnatario delle somme. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di correzione, ma il Tribunale l'aveva rigettata. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente un vizio processuale rilevabile d'ufficio: la mancata partecipazione al giudizio del terzo pignorato, ossia l'INPS. La Corte ha ritenuto che, nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato sia sempre litisconsorte necessario; poiché non era stato evocato né in primo grado né in cassazione, il giudizio era nullo per difetto di integrità del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
individua l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore avverso il provvedimento di correzione dell'ordinanza di assegnazione.
art. 543 c.p.c.
richiamato per qualificare l'espropriazione presso terzi nell'ambito della quale il terzo pignorato è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive.
art. 354, comma 1, c.p.c.
richiamato quale norma che impone la rimessione al primo giudice quando sia rilevato un difetto di contraddittorio non sanato nei gradi di merito.
art. 375 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 376 e 380-bis c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso.
art. 376 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 375 e 376 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso.
art. 383, comma 3, c.p.c.
utilizzato per cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado a seguito della nullità dell'intero giudizio.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in relazione all'oggetto specifico dell'opposizione.
- Se nel giudizio di primo grado manca un litisconsorte necessario e il vizio non viene rilevato e sanato nei gradi di merito, l'intero processo è nullo e la Cassazione deve rilevarlo anche d'ufficio.
- Quando l'opposizione incide direttamente sull'individuazione del soggetto assegnatario delle somme pignorate e sugli obblighi di pagamento del terzo, quest'ultimo ha un interesse diretto e immediato alla partecipazione al giudizio.
- In presenza di difetto di integrità del contraddittorio non sanato, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito ma annulla la decisione e rinvia al giudice di primo grado.
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