Sentenza del 30/05/2016 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - IVA - Software gestionale - ordini non consegnati - automatica assimilazione a cessioni "in nero" - non è possibile - necessità di ulteriori riscontri - sussiste. Cessioni "in nero" - presunzioni - caratteristiche - gravità, precisione e concordanza - sono necessarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imposte sul reddito e IVA ritenendo che alcuni ordini presenti nel software gestionale dell'impresa, classificati come "non consegnati", costituissero vendite effettuate in nero. Il ricorrente ha contestato che la sola registrazione informatica di ordini non consegnati potesse dimostrare l'effettiva cessione dei prodotti e, quindi, l'esistenza di ricavi e operazioni imponibili non dichiarati.
La decisione
La pretesa fiscale non può fondarsi automaticamente sulla sola presenza, nel software gestionale, di ordini indicati come non consegnati. Tale circostanza può assumere valore presuntivo soltanto se corroborata da ulteriori elementi documentali o di altra natura, idonei a dimostrare effettivamente le cessioni e a soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. In assenza di tali ulteriori riscontri, l'assimilazione degli ordini non consegnati a vendite in nero non è legittima.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento presuntivo delle imposte sul reddito e dell'IVA
Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione finanziaria devono essere fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; un singolo dato informatico, non verificato attraverso ulteriori riscontri, non è sufficiente a dimostrare vendite non dichiarate.
Massime di principio
- La registrazione di un ordine come "non consegnato" nel gestionale non prova, da sola, che la merce sia stata effettivamente ceduta o che il ricavo sia stato occultato.
- I dati estratti dai software aziendali possono costituire indizi, ma devono essere verificati mediante documenti, pagamenti, movimentazioni di magazzino, fatture, comunicazioni con i clienti o altri elementi coerenti.
- Per recuperare maggiori imposte sulla base di presunzioni è necessario che l'insieme degli indizi sia grave, preciso e concordante, non semplicemente astrattamente compatibile con una vendita in nero.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare il collegamento concreto tra l'ordine informatico e una cessione effettiva; non può trasformare automaticamente ogni anomalia gestionale in un'operazione imponibile non dichiarata.
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