Sentenza n. 610/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’amministrazione al riconoscimento complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 dicembre 2024 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non era stata eseguita. Il Ministero ha sostenuto di avere messo a disposizione una procedura telematica contenente le indicazioni per l’attivazione del voucher e ha affermato che sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare di averla inutilmente utilizzata. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con l’accredito di 1.500 euro e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che la pronuncia era passata in giudicato. Ha ritenuto irrilevante la procedura telematica indicata dal Ministero, in quanto strumento meramente interno, non previsto dalla legge, non configurabile né come condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza né come adempimento satisfattivo del credito. L’adempimento richiedeva l’effettiva attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo esatto di 1.500 euro. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per imporre all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente, nella fattispecie, di procedere all’ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della copia conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’amministrazione rende il titolo idoneo all’esecuzione, senza necessità di apposizione della formula esecutiva secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Riconosce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro; il giudicato ne imponeva il riconoscimento per tre annualità.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Una procedura amministrativa interna, non prevista da una disposizione di legge e diretta a facilitare la gestione delle richieste, non può essere configurata dall’amministrazione come condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza né come adempimento del giudicato, se non realizza concretamente la prestazione riconosciuta dal titolo giudiziale.
- Quando il giudicato riconosce un beneficio economico mediante l’attivazione di una carta elettronica, l’amministrazione adempie soltanto attivando effettivamente la carta e accreditando l’importo esatto stabilito dal titolo, non limitandosi a fornire indicazioni procedurali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- La mancanza di uno specifico stanziamento, l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’insufficienza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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