Sentenza n. 165/2025 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 72979 del 6 dicembre 2021, con il quale il Comune di Vercelli ha rigettato l’istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 26 legge regionale Piemonte n. 19/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di reinstallazione di apparecchi per il gioco, motivato con l'inapplicabilità della procedura di reinstallazione prevista dall'art. 26 l.r. Piemonte n. 19/2021 ai bar e con la necessità di presentare una SCIA di nuova installazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di un bar a Vercelli aveva chiesto il 22 novembre 2021, ai sensi dell'art. 26 l.r. Piemonte n. 19/2021, di reinstallare apparecchi da gioco precedentemente dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016. Il Comune ha respinto l'istanza affermando che la procedura di reinstallazione non era applicabile a un'attività di somministrazione al pubblico e che occorreva presentare una SCIA ai sensi dell'art. 16 della legge regionale, con verifica del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. La ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, violazione dell'art. 26, comma 2, l.r. n. 19/2021 ed eccesso di potere, sostenendo che la propria iscrizione all'elenco RIES, previsto dall'art. 1, commi 533 e seguenti, l. n. 266/2005, dovesse essere ricompresa tra le autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contemplate dalla norma. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per omessa impugnazione dell'indicazione secondo cui le istanze dovevano essere presentate tramite il portale SUAP, a pena di inammissibilità. Nel giudizio il Comune ha inoltre dedotto che l'esercizio non rispettava le distanze minime dai luoghi sensibili; la ricorrente non ha contestato né tale circostanza né l'applicabilità del requisito alla reinstallazione.
La decisione
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta: il riferimento all'obbligo di presentazione tramite portale compariva nelle premesse e il Comune non aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la modalità di presentazione, avendola invece esaminata e respinta nel merito. I due motivi di ricorso sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto che l'iscrizione al RIES, basata sulla verifica formale delle autocertificazioni e soggetta a successivi controlli a campione, non equivalga al rilascio di un'autorizzazione ADM; includere gli iscritti al RIES avrebbe esteso la legittimazione alla reinstallazione a tutti gli esercizi presso i quali erano presenti apparecchi, in contrasto con il testo e la finalità della legge regionale di contrasto al gioco d'azzardo patologico. Ha quindi condiviso l'interpretazione regionale secondo cui i titolari di autorizzazione ADM cui si riferisce l'art. 26, comma 2, sono i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio indicati dall'art. 16 l. n. 1293/1957. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche riconoscendo alla ricorrente la legittimazione a chiedere la reinstallazione, l'istanza avrebbe potuto essere respinta per il mancato rispetto delle distanze minime, circostanza non contestata. Ricorso respinto; spese compensate per le obiettive difficoltà interpretative della normativa regionale.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, l.r. Piemonte n. 19/2021
Il legislatore regionale, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha quindi previsto la possibilità per i “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (comma 2), presso cui erano collocati apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016, di presentare istanza per reinstallarli nei limiti e secondo la disciplina espressamente prevista dalla legge regionale.
La disposizione riserva la facoltà di chiedere la reinstallazione ai titolari di un'autorizzazione rilasciata dall'ADM e non la estende a chi sia soltanto iscritto al RIES.
art. 12, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale
Pertanto, ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.
Il significato della categoria dei titolari di autorizzazione ADM va individuato combinando il dato letterale e la finalità della disposizione; nel caso concreto, esso comprende i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio e non i soggetti iscritti al RIES in quanto tali.
art. 16 l.r. Piemonte n. 19/2021
Il Comune ha inoltre dedotto che l'esercizio non rispettava le distanze minime dai luoghi sensibili previste dall’art. 16 l.r. n. 19/2021 – la ricorrente non ha contestato né tali circostanze di fatto né la necessità di rispettare le distanze minime in caso di reinstallazione degli apparecchi per il gioco ai sensi dell’art. 26 l.r. n. 19/2021, con la conseguenza che, anche a seguito dell’eventuale riconoscimento in capo alla medesima della legittimazione alla presentazione dell’istanza, potrebbe comunque prospettarsi, sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel presente giudizio, il rigetto della stessa per mancanza dei presupposti.
La reinstallazione non esclude, secondo quanto assunto dalle parti e non contestato dalla ricorrente, la necessità di rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili; la mancanza di tale presupposto può comunque condurre al rigetto dell'istanza.
art. 16 l. n. 1293/1957
Pertanto, ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.
Il riferimento all'art. 16 individua i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio come la categoria di soggetti titolari dell'autorizzazione ADM rilevante ai fini della reinstallazione.
Massime di principio
- L'iscrizione a un elenco amministrativo ottenuta mediante verifica formale delle autocertificazioni, con successivi controlli a campione, non equivale di per sé al rilascio di un'autorizzazione e non consente di accedere a una facoltà riservata dalla legge ai titolari di una specifica autorizzazione.
- Quando una disciplina regionale individua in modo circoscritto i soggetti legittimati a chiedere la reinstallazione di apparecchi da gioco dismessi, la categoria non può essere estesa a tutti gli esercenti presso cui tali apparecchi erano collocati, se l'estensione contrasta con il dato letterale e con la finalità di contrasto al gioco d'azzardo patologico.
- L'indicazione, nelle premesse di un provvedimento, di una modalità obbligatoria di presentazione delle istanze non costituisce un'autonoma ragione di rigetto da impugnare quando l'amministrazione non dichiara l'istanza inammissibile per tale ragione e la esamina invece nel merito.
- La mancata contestazione in giudizio dei fatti dedotti dall'amministrazione circa il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili può rilevare nel valutare la concreta utilità dell'annullamento, se il requisito risulta applicabile anche alla reinstallazione richiesta.
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