Cassazione Civile, Ordinanza n. 05054/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente con apertura di credito in essere dal 1992 tra una società poi posta in liquidazione e una banca. La società ha agito per ottenere la verifica della legittimità degli addebiti, la ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite dall'istituto e la rideterminazione del saldo del conto. La corte d'appello aveva dichiarato prescritte le domande restitutorie per i versamenti anteriori al 10 gennaio 1996, aveva ritenuto illegittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi solo fino al 30 giugno 2000, aveva rideterminato il saldo passivo e aveva regolato le spese in modo sostanzialmente sfavorevole alla società, nonostante un parziale accoglimento dell'appello. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) la violazione delle norme sulla prescrizione e sull'apprezzamento delle prove, sostenendo che, accertata l'esistenza di un'apertura di credito, non si potevano qualificare indiscriminatamente come solutorie tutte le rimesse anteriori alla data indicata; 2) la violazione delle norme sulla nullità e sulla prescrizione per l'erronea determinazione del saldo e del fido sulla base di estratti conto alterati dall'anatocismo; 3) la violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 per il riconoscimento della legittimità della capitalizzazione trimestrale nel periodo successivo; 4) la violazione delle norme processuali sull'appello per avere ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione della commissione di massimo scoperto, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio; 5) la violazione delle norme bancarie e costituzionali per l'applicazione di costi in mancanza di espressa pattuizione; 6) la violazione delle regole sulle spese di lite, essendo state poste a carico della parte che aveva comunque ottenuto un parziale accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il sesto motivo, rigettato il terzo e dichiarato inammissibili tutti gli altri. Nel merito ha confermato l'impostazione della corte d'appello quanto a prescrizione, distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, legittimità della capitalizzazione trimestrale dopo l'adeguamento ai sensi della delibera CICR del 2000 e inammissibilità delle questioni nuove o meramente generiche. Ha invece cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese di lite, rilevando che non è consentito porle a carico della parte che sia risultata, sia pure solo in minima parte, vittoriosa. La Corte ha quindi deciso direttamente sul punto, compensando integralmente le spese di merito e compensando anche quelle del giudizio di legittimità per la notevole sproporzione tra le rispettive pretese delle parti.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito
art. 2946 c.c.
richiamato quale termine di prescrizione ordinaria decennale dell'azione restitutoria
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro sulla valutazione delle prove e poi ritenuto non violato nei motivi dichiarati inammissibili
art. 116 c.p.c.
invocato sul libero apprezzamento della prova e sul controllo della motivazione di merito
art. 1418 c.c.
richiamato per la dedotta nullità delle clausole bancarie
art. 1422 c.c.
richiamato per la rilevabilità della nullità e i suoi effetti
art. 1283 c.c.
assunto come norma che vieta l'anatocismo salvo i casi consentiti; le clausole contrarie sono nulle
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
interpretato nel senso che consente la capitalizzazione solo dopo l'adeguamento contrattuale e purché le nuove condizioni non peggiorino quelle precedenti
art. 1421 c.c.
richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di domande nuove in appello
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sui costi bancari
art. 41 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sui costi bancari
art. 1423 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della nullità
art. 117 T.U.B.
richiamato per la necessità di pattuizioni valide sui costi del rapporto bancario
art. 127 T.U.B.
richiamato per i limiti alle clausole e alle condizioni nei rapporti bancari
art. 120 T.U.B.
richiamato come base della delibera CICR e della disciplina dell'anatocismo nei rapporti bancari
art. 91 c.p.c.
interpretato nel senso che le spese vanno poste a carico della parte soccombente e non di quella che abbia comunque ottenuto un accoglimento, sia pure parziale
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese
art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999
richiamato come disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 425/2000
art. 76 Cost.
richiamato nel passaggio relativo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista contro la banca per l'illegittima capitalizzazione degli interessi è soggetta a prescrizione decennale, ma il dies a quo varia a seconda della funzione delle rimesse: per quelle soltanto ripristinatorie decorre dalla chiusura del conto, mentre per quelle solutorie decorre dalla singola annotazione dell'addebito illegittimo.
- Nell'accertare la prescrizione in un rapporto di apertura di credito in conto corrente, il giudice deve distinguere in concreto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, sulla base delle risultanze istruttorie, senza applicare una qualificazione indiscriminata a tutti i versamenti.
- Le clausole anatocistiche pattuite prima della disciplina CICR del 2000, in quanto contrastanti con il divieto di anatocismo, sono nulle; conseguentemente, per il periodo anteriore va effettuato il ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione.
- Per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 la capitalizzazione può essere legittima solo se il contratto sia stato adeguato alle nuove regole entro il termine previsto e se le nuove condizioni non peggiorino quelle precedenti in una valutazione comparativa tra vecchie e nuove pattuizioni.
- La questione di nullità di una clausola può essere rilevata d'ufficio solo se gli elementi di fatto che ne consentono l'apprezzamento risultino dagli atti; in mancanza di un adeguato supporto fattuale la censura resta generica.
- In tema di spese di lite, il principio di soccombenza non consente di porre il carico delle spese sulla parte che abbia ottenuto un accoglimento, anche solo parziale; in tal caso la compensazione può essere disposta, ma non una condanna alle spese contro la parte parzialmente vittoriosa.
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