Sentenza n. 4110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato (sezione V) n. 9229, pubblicata il 25 novembre 2025, resa tra le parti e non notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Calabria, a sua volta reiettiva del ricorso contro l’esclusione da una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso la sede del Consiglio regionale della Calabria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto revocatorio nella precedente sentenza del Consiglio di Stato. In particolare, ha sostenuto che il giudice avesse omesso di percepire la documentazione relativa all’estensione alla città di Reggio Calabria dell’autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS, comprendente l’istanza del 18 gennaio 2021, la documentazione integrativa del 3 marzo 2022, il decreto prefettizio di prosecuzione dell’attività e il regolamento dei servizi depositato presso la Questura. Secondo la ricorrente, l’omessa indicazione di Reggio Calabria nel decreto prefettizio del 24 luglio 2023 sarebbe stata una mera dimenticanza o un errore materiale, mentre l’autorizzazione si sarebbe formata anche per silenzio-assenso. In via rescissoria ha inoltre reiterato le censure sulla regolarità fiscale, sostenendo che i debiti tributari, oggetto di definizione agevolata e successiva rateizzazione, non integrassero una causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. Ha altresì richiamato l’assoluzione del legale rappresentante in un procedimento penale per reati tributari. La Regione e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità della revocazione, rilevando che la sentenza revocanda aveva esaminato la questione e valutato la documentazione, e hanno contestato anche nel merito l’esistenza dell’autorizzazione territoriale e la regolarità fiscale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo per la pronuncia. Deve inoltre emergere immediatamente, senza interpretazioni o valutazioni ermeneutiche. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva esaminato espressamente la questione dell’estensione territoriale dell’autorizzazione, richiamando l’istanza del 18 gennaio 2021, la documentazione integrativa, il decreto prefettizio del 24 luglio 2023 e la tesi dell’errore materiale. Il giudice aveva valutato tali elementi e aveva ritenuto che il decreto prefettizio, indicando analiticamente i comuni autorizzati ma non comprendendo Reggio Calabria, non attestasse l’autorizzazione a operare in quella città; aveva inoltre escluso che l’omissione fosse una mera dimenticanza o un errore materiale palese. Le doglianze della società miravano quindi a ottenere una diversa interpretazione e valutazione della documentazione e delle risultanze processuali, non a correggere una svista percettiva. Tale contestazione non è deducibile con la revocazione. Poiché la fase rescissoria presuppone l’ammissibilità della domanda revocatoria, il giudice non ha proceduto alla nuova valutazione della regolarità fiscale. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 395, n. 4 c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva relativa al contenuto materiale degli atti, non quando si contesti l’interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
art. 104 c.p.a.
La controinteressata ne ha richiamato la violazione per il deposito in appello di documentazione risalente; la sentenza non decide espressamente tale questione.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza; richiamato per lo svolgimento processuale.
art. 134 TULPS
Costituisce il riferimento normativo dell’autorizzazione prefettizia necessaria per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata.
art. 257-ter d.P.R. n. 153/2008
È stato invocato dalla ricorrente quale base del procedimento di estensione territoriale dell’autorizzazione e della formazione del silenzio-assenso; la sentenza revocanda aveva comunque ritenuto decisivo il successivo decreto prefettizio che non includeva Reggio Calabria.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È stato richiamato in relazione al requisito della regolarità fiscale; la questione non è stata esaminata nel merito perché la revocazione è stata dichiarata inammissibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da indurre il giudice a ritenere esistente un fatto documentale inesistente o inesistente un fatto documentale provato.
- L’errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espresso motivazione, ed essere decisivo, nel senso che deve sussistere un rapporto causale tra la svista percettiva e il contenuto della pronuncia.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione dell’interpretazione, della valutazione o dell’apprezzamento critico dei documenti e delle risultanze processuali, anche quando il ricorrente ritenga che tali valutazioni siano erronee, incomplete o logicamente anomale.
- L’errore revocatorio deve emergere con immediatezza e semplicità dalla lettura degli atti, senza richiedere argomentazioni induttive, ricostruzioni interpretative o un nuovo esame del materiale probatorio.
- L’omesso accoglimento o l’omessa considerazione di una specifica argomentazione posta a sostegno di una censura non costituisce, di per sé, errore di fatto revocatorio quando la questione sia stata comunque esaminata e decisa dal giudice sulla base della valutazione complessiva degli atti.
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