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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21429/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. (delitto commesso il 18/4/2015), deducendo: 1) violazione di legge e nullità del rito camerale in quanto, nonostante la comunicazione dello stato di detenzione e la richiesta difensiva, la Corte non avrebbe disposto il collegamento in videoconferenza permettendo la partecipazione dell'imputato all'udienza tenuta in forma scritta il 19/2/2021; 2) vizio di motivazione e omesso esame delle deduzioni difensive in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la celebrazione dell'udienza con rito cartolare ai sensi della normativa emergenziale in vigore, avendo l'imputato espresso in modo chiaro e inequivoco la rinuncia alla traduzione per l'udienza e richiesto, invece, il rinvio e la partecipazione tramite videoconferenza ad altra udienza successiva; la richiesta non poteva essere interpretata come manifestazione di volontà a comparire all'udienza già fissata. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la Corte d'appello aveva valutato congruamente gli elementi di fatto (durata dell'allontanamento, mancata giustificazione) escludendo la non punibilità; la Cassazione ha giudicato la motivazione della Corte di merito adeguata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per la condanna confermata; identifica il reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile la causa per la durata consistente dell'allontanamento e l'assenza di giustificazione, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione logica e conforme alla giurisprudenza.

  • artt. 171 e ss. cod. proc. pen.

    Rilevati e considerati nella prospettazione dei vizi processuali: la Corte ha esaminato gli atti e ha ritenuto che le formalità processuali rilevanti fossero state osservate.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge n. 176/2020

    Disposizione emergenziale che disciplina la celebrazione in camera di consiglio e con rito cartolare delle udienze di appello; la Corte l'ha applicata per legittimare la trattazione scritta dell'appello salvo richieste di discussione orale o manifestazione di volontà dell'imputato a comparire.

  • art. 23 comma 4 d.l. 149/2020

    Prevede la partecipazione a distanza dei detenuti richiamando l'art. 146-bis disp. att. c.p.p.; la norma autorizza gli strumenti telematici ma non impone la loro adozione quando l'imputato ha validamente rinunciato alla presenza o non ha manifestato delibera chiara di partecipare all'udienza in questione.

  • art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la partecipazione a distanza al dibattimento; è la norma tecnica richiamata per l'utilizzo della videoconferenza per detenuti quando il giudice la ritiene opportuna o quando l'imputato manifesta volontà di comparire a distanza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce che la rinuncia a comparire costituisce manifestazione della volontà dell'imputato di rimanere assente; la Corte ha ritenuto valida la rinuncia espressa dall'imputato alla traduzione e alla presenza.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità; la Corte ha ritenuto assente una nullità che potesse inficiare la costituzione del rapporto processuale, dato lo stato di rinuncia espressa dell'imputato.

  • d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 conv. legge n.15/2022

    Provvedimento che ha prorogato gli effetti della normativa emergenziale (tra cui la disciplina delle udienze cartolari) fino al 31/12/2022; riafferma la legittimità dell'applicazione delle norme emergenziali nel periodo di riferimento.

Massime di principio

  • La manifestazione espressa e inequivoca dell'imputato di non volere la traduzione o di rinunciare alla presenza per una specifica udienza vale come valida rinuncia alla partecipazione in presenza; il giudice può procedere per iscritto se prevista dalla normativa applicabile.
  • Una richiesta del detenuto di partecipare tramite videoconferenza in una successiva udienza o di rinviare l'udienza non equivale automaticamente a una manifestazione di volontà di comparire all'udienza già fissata; le richieste devono essere chiare sul momento cui si riferiscono.
  • Le disposizioni emergenziali che autorizzano il rito cartolare in appello (art. 23-bis d.l. 137/2020 e proroghe) possono legittimamente disciplinare la trattazione scritta se non ricorre una domanda di trattazione orale o una manifestazione di volontà dell'imputato a comparire.
  • Per ottenere la partecipazione a distanza l'imputato deve manifestare la volontà di comparire in modo chiaro e tempestivo; la mera comunicazione dello stato di detenzione o osservazioni generiche non sostituiscono una manifestazione di volontà riferita all'udienza specifica.
  • L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata della gravità, della durata e della giustificazione del comportamento; la mera deduzione in appello deve essere esaminata concretamente dal giudice e può essere rigettata se la motivazione della Corte di merito risulti congrua.

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