Ordinanza n. 176/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato non idonea una SCIA edilizia e ha ordinato la demolizione e la rimessione in pristino di una scala esterna
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale con cui il dirigente del settore competente ha dichiarato la non idoneità della SCIA edilizia presentata nel 2018, ritenendola non legittimante la scala esterna realizzata presso un immobile sito in Piacenza, e ha ordinato la demolizione dell'opera e la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il provvedimento comunale fondava l'intervento ripristinatorio sulla presunta necessità di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario di Piacenza, Sezione civile, pronunciata nel 2025. Nel giudizio cautelare il TAR ha rilevato che le questioni dedotte richiedono un approfondimento nel merito, senza anticipare la soluzione delle censure di legittimità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario preservare la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio e mantenere inalterato lo stato dei luoghi. Ha considerato, inoltre, che nel periodo interinale non emergeva un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico. Sono stati quindi sospesi gli effetti del provvedimento impugnato fino alla definizione della causa, con fissazione della pubblica udienza per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; il TAR ha disposto la misura interinale in ragione della necessità di preservare lo stato dei luoghi e dell'assenza di un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in un giudizio amministrativo cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata sul merito, il giudice può adottare una misura interinale volta a preservare la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
- La sospensione cautelare di un provvedimento ripristinatorio edilizio può essere disposta quando occorre mantenere inalterato lo stato dei luoghi e, nelle more, non risulti un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico.
- La tutela cautelare può essere accordata sulla base dell'esigenza di conservare la res adhuc integra, anche senza una valutazione definitiva delle censure di legittimità, quando il bilanciamento degli interessi giustifica la temporanea paralisi degli effetti dell'atto.
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