Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato non idonea una SCIA edilizia e ha ordinato la demolizione e la rimessione in pristino di una scala esterna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale con cui il dirigente del settore competente ha dichiarato la non idoneità della SCIA edilizia presentata nel 2018, ritenendola non legittimante la scala esterna realizzata presso un immobile sito in Piacenza, e ha ordinato la demolizione dell'opera e la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il provvedimento comunale fondava l'intervento ripristinatorio sulla presunta necessità di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario di Piacenza, Sezione civile, pronunciata nel 2025. Nel giudizio cautelare il TAR ha rilevato che le questioni dedotte richiedono un approfondimento nel merito, senza anticipare la soluzione delle censure di legittimità.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario preservare la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio e mantenere inalterato lo stato dei luoghi. Ha considerato, inoltre, che nel periodo interinale non emergeva un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico. Sono stati quindi sospesi gli effetti del provvedimento impugnato fino alla definizione della causa, con fissazione della pubblica udienza per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; il TAR ha disposto la misura interinale in ragione della necessità di preservare lo stato dei luoghi e dell'assenza di un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un giudizio amministrativo cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata sul merito, il giudice può adottare una misura interinale volta a preservare la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento ripristinatorio edilizio può essere disposta quando occorre mantenere inalterato lo stato dei luoghi e, nelle more, non risulti un concreto pregiudizio per l'interesse pubblico.
  • La tutela cautelare può essere accordata sulla base dell'esigenza di conservare la res adhuc integra, anche senza una valutazione definitiva delle censure di legittimità, quando il bilanciamento degli interessi giustifica la temporanea paralisi degli effetti dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.