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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21249/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio di divisione di beni immobili in comproprietà. Il tribunale, decidendo sull'opposizione al decreto di liquidazione, ha riconosciuto al consulente importi per compensi ex artt. 12 e 13 del d.m. 30 maggio 2002, oltre a vacazioni e rimborso spese, ma ha escluso una parte delle pretese economiche. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul compenso a vacazione e sull'onnicomprensività dell'onorario, sostenendo che il tribunale avesse indebitamente ricompreso in un compenso tabellare attività che avrebbero dovuto essere liquidate separatamente; con il secondo ha censurato l'applicazione dell'art. 13 del d.m. 30 maggio 2002, lamentando che il giudice non avesse calcolato separatamente l'onorario per i diversi immobili e che avesse omesso motivazione sull'eterogeneità dei beni; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 12 del medesimo d.m., assumendo che il tribunale avesse erroneamente negato ulteriori importi, nonostante la pretesa spettanza di compensi ulteriori e la possibilità di liquidazione d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e non fondato il terzo. Quanto al primo, ha osservato che il tribunale non aveva esteso il principio di onnicomprensività alle vacazioni, ma aveva semplicemente escluso dalle vacazioni attività ritenute già comprese nell'attività di estimo ex art. 13; il motivo, quindi, non si confrontava con la ratio decidendi. Quanto al secondo, la censura era stata ritenuta inammissibile sia perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame, mirava in realtà a contestare l'insufficienza della motivazione, sia per difetto di specificità, non essendo indicate le caratteristiche dei singoli immobili né dove tali elementi fossero stati dedotti nel giudizio di merito. Quanto al terzo, la Corte ha valorizzato il fatto che dal decreto e dall'istanza di liquidazione risultasse già riconosciuto il compenso dovuto e che, in mancanza di una specifica richiesta di liquidazione per ulteriori importi, il giudice non potesse provvedere d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.m. 30 maggio 2002

    art. 12 del medesimo d.m.

    il compenso previsto può essere liquidato solo nei limiti della richiesta formulata e sulla base della documentazione/istanza di liquidazione; il giudice non può riconoscere d'ufficio importi non domandati

  • art. 13 d.m. 30 maggio 2002

    art. 13 del richiamato d.m.

    le attività di valutazione/estimo possono essere ricondotte a tale previsione tariffaria e non necessariamente a vacazioni autonome se ritenute strumentali alla prestazione peritale

  • art. 29 d.m. 30 maggio 2002

    il principio di onnicomprensività è richiamato con riferimento agli onorari delle tabelle dell'allegato e non giustifica, nel caso concreto, la liquidazione delle vacazioni

  • art. 4 L. n. 319/1980

    art. 4 della legge n. 319/1980

    non è superato dal richiamo al d.m. 30 maggio 2002 nei termini prospettati dal ricorrente; il motivo che invoca una pretesa abrogazione non coglie la ratio della decisione

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 dell'art. 360 c.p.c.; n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che attiene in realtà alla motivazione, e che il vizio motivazionale oggi è limitato nei termini del nuovo n. 5

  • art. 366 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti, indicando i fatti rilevanti e il loro collocamento processuale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se formalmente articolato come violazione di legge.
  • Quando si deduce violazione dell'art. 360 c.p.c., non è consentito mascherare una doglianza sulla sufficienza della motivazione, né proporre censure generiche prive di specificità e autosufficienza.
  • In materia di liquidazione del compenso del consulente tecnico, il giudice può ricondurre determinate attività alla voce tariffaria di estimo o valutazione se le ritiene strumentali e già comprese nella prestazione principale, escludendo una duplicazione in vacazioni.
  • Il giudice della liquidazione non può riconoscere d'ufficio compensi ulteriori rispetto a quelli specificamente richiesti nell'istanza o nel procedimento di liquidazione, dovendo attenersi al petitum e alla domanda formulata.
  • La deduzione dell'eterogeneità dei beni o della necessità di valutazioni separate richiede allegazioni precise sui singoli cespiti e sulla loro specifica diversità, non essendo sufficiente un richiamo generico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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