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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

M.M. aveva impugnato una cartella di pagamento notificata il 20 aprile 2007, relativa all'IRPEF dovuta sull'indennità di fine rapporto percepita negli anni 2000 e 2001. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo sia omessa la comunicazione delle ragioni del rigetto della domanda di condono, sia tardiva la notifica della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, da un lato, che il condono non fosse applicabile alle somme derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e che non sussistesse uno specifico obbligo di comunicare il diniego; dall'altro, che il termine di decadenza dovesse decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione e non dall'anno di percezione dei redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla tempestività della notifica, applicando il principio della ragione più liquida. Ha dichiarato tale motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva prodotto né trascritto la dichiarazione fiscale del 2003, impedendo di verificare quando fosse stata effettivamente presentata la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2002. La Corte ha quindi ritenuto non dimostrata la tesi secondo cui il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2007; sulla base degli elementi disponibili, la scadenza risultava il 31 dicembre 2006 e la notifica del 20 aprile 2007 appariva tardiva. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato pertanto dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e la conseguente liquidazione delle imposte, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Riguarda la definizione agevolata dei rapporti tributari; secondo l'Agenzia, tale definizione era esclusa per le liquidazioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto. La questione non è stata esaminata nel merito perché il primo motivo è rimasto assorbito.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla Legge n. 156 del 2005

    La notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata a pena di decadenza: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2004; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

    I termini di decadenza per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni decorrono dall'anno di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, chi invoca una diversa data di presentazione deve fornire la documentazione necessaria a dimostrarla.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    Impone al ricorrente per Cassazione di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. La mancata produzione o trascrizione della dichiarazione rilevante ha determinato l'inammissibilità del motivo.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Sono richiamati quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere immediatamente la questione di più agevole soluzione senza esaminare previamente le altre.

  • Codice di procedura civile, art. 276

    È richiamato in relazione all'ordine di esame delle questioni, che può essere derogato quando esigenze di economia processuale rendano preferibile decidere prima una questione più semplice o assorbente.

Massime di principio

  • Quando si contesta la tardività di una cartella di pagamento, il termine deve essere calcolato secondo l'anno di presentazione della dichiarazione e la disciplina temporale applicabile, non semplicemente secondo l'anno in cui il reddito è stato percepito.
  • L'amministrazione finanziaria che sostiene la tempestività della notifica deve dimostrare documentalmente la data di presentazione della dichiarazione da cui decorre il termine; in Cassazione non è sufficiente una mera affermazione non supportata dalla dichiarazione o dalla sua trascrizione.
  • Il difetto di autosufficienza del ricorso per Cassazione può comportare l'inammissibilità del motivo quando il ricorrente non mette la Corte nelle condizioni di verificare direttamente i fatti e i documenti decisivi.
  • La Corte può decidere prioritariamente la questione più semplice e potenzialmente risolutiva, senza esaminare le ulteriori censure: in tal caso le altre questioni restano assorbite.
  • Se una cartella è notificata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, la pretesa può risultare definitivamente preclusa, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dell'imposta, salvo che l'amministrazione provi una diversa e tempestiva decorrenza del termine.

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