Cassazione Penale, Sentenza n. 23578/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello in relazione alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in primo grado, lamentando vizi di motivazione e che la Corte territoriale non abbia esaminato le censure difensive relative a quella misura dopo aver riformato la condanna di primo grado
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: poiché la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per tutti i reati contestati (per remissione di querela o improcedibilità per difetto di querela), la conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata nel dispositivo d'appello è frutto di un errore. Tale statuizione, illegittimamente pronunciata e autonoma rispetto al proscioglimento, non poteva essere sanata con un mero procedimento di correzione dell'errore materiale; la Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della misura di sicurezza, eliminando tale statuizione
Norme richiamate
art. 210 c.p.
Richiama i presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza; la Corte ha ritenuto che, in assenza di una pronuncia di condanna efficace o con il proscioglimento, non sussistono le condizioni per mantenerle
art. 229 c.p.
Attiene alle conseguenze della sentenza di proscioglimento o di estinzione del reato; la pronuncia d'appello che elimina le condanne esclude la permanenza della misura di sicurezza confermata per errore
art. 230 c.p.
Regola l'applicazione delle misure di sicurezza in relazione alle sentenze penali; la Corte interpreta che una statuizione di sicurezza non possa sopravvivere a un dispositivo che dispone il non doversi procedere per i reati sottostanti
Massime di principio
- Le misure di sicurezza collegate a una condanna non possono essere confermate o mantenute se la sentenza di merito successivamente dispone il non doversi procedere o proscioglie l'imputato per i reati che ne costituivano il fondamento
- Se la decisione di merito elimina le condanne, la conferma nel dispositivo di una misura di sicurezza è un vizio che la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando la statuizione sia manifestamente incompatibile con il verdetto
- La correzione di un "errore materiale" non è strumento idoneo a trasformare o giustificare una statuizione che esprima contenuto decisionale autonomo rispetto al proscioglimento: in tali casi è necessaria l'annullamento della parte illegittima
- In impugnazione è essenziale che il giudice di appello allinei il dispositivo alle conclusioni della motivazione; la difesa deve contestare espressamente la persistenza di misure accessorie o di sicurezza quando la decisione principale venga riformata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23516/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23517/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23518/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23520/2024 del 12/06/2024
- Sentenza penale · 12 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23521/2024 del 12/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →