Sentenza n. 1665/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione comunale del 14 novembre 2025 di incompatibilità urbanistica dell’ampliamento e conseguente arresto dell’istanza di AUA; provvedimento provinciale del 5 dicembre 2025 che ha dichiarato improcedibile l’istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa del settore rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare a Pagani di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi e iscritta nel registro provinciale ai sensi dell’art. 216 d.lgs. 152/2006, il 29 aprile 2025 ha chiesto al SUAP un’AUA per lo scarico in fognatura e per l’ampliamento dell’attività di recupero. Il Comune ha comunicato che l’area ricadeva in zona B residenziale, nella quale l’attività eccedeva le destinazioni consentite; la Provincia ha poi dichiarato improcedibile l’istanza, ritenendo la compatibilità urbanistica presupposto per l’avvio dell’istruttoria AUA. Nel ricorso introduttivo la società ha dedotto: incompetenza assoluta del Comune, in ragione della competenza provinciale sul rilascio dell’AUA e del ruolo del SUAP; illogicità e contraddittorietà rispetto al parere comunale favorevole del 13 dicembre 2023, con lesione dell’affidamento e dedotti sviamento e arbitrarietà; difetto di istruttoria perché il Comune non avrebbe considerato che una parte significativa dell’impianto ricadeva in zona D2.1 industriale, né che l’attività poteva rientrare nella nozione di laboratorio industriale ammessa in zona B; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con motivi aggiunti contro il provvedimento provinciale la società ha riproposto la censura ex art. 10-bis e dedotto l’illegittimità derivata per i vizi dell’atto comunale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per natura endoprocedimentale dell’atto e per mancata impugnazione del successivo atto provinciale; la Provincia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia, poiché i motivi aggiunti investivano un suo provvedimento. Ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’atto comunale: pur inserito nel procedimento AUA, esso aveva determinato un arresto procedimentale e prefigurava in modo vincolante l’esito negativo dell’istanza, sicché era autonomamente impugnabile. Ha escluso l’incompetenza assoluta del Comune: la Provincia è autorità competente per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, ma il Comune conserva competenze nel procedimento, anche tramite il SUAP e la verifica della compatibilità urbanistica. Ha accolto le censure di contraddittorietà e difetto di istruttoria: il Comune aveva espresso nel 2023 un parere urbanistico favorevole per la medesima area e la destinazione a laboratori artigianali e industriali, ma nel 2025 aveva concluso per l’incompatibilità senza spiegare il mutamento; inoltre non aveva preso posizione sulla dedotta inclusione di una parte significativa dell’impianto, compreso il capannone, in zona D2.1 industriale. Le ulteriori censure del ricorso introduttivo sono state assorbite. Ha accolto anche i motivi aggiunti, rilevando la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi da parte della Provincia. Ha quindi annullato entrambi gli atti impugnati e disposto che il Comune, nell’ambito del procedimento riattivato dalla Provincia, si pronunci espressamente sulla compatibilità urbanistica e sulla regolarità edilizia dell’intervento, considerando i profili dedotti in giudizio. Il Comune è stato condannato a pagare € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato se versato; spese compensate nei rapporti con Provincia e ASL.
Norme richiamate
artt. 2, comma 1, lett. b), e 4 d.P.R. 59/2013
Tuttavia, non si può in alcun modo negare che anche il Comune abbia competenza in materia, tenuto conto che è il SUAP del Comune ad adottare il provvedimento conclusivo e stante comunque il ruolo svolto dallo stesso nell’ambito del predetto procedimento.
La competenza provinciale al rilascio dell’AUA non esclude le attribuzioni comunali nel procedimento, con particolare riguardo al ruolo del SUAP e agli accertamenti di competenza comunale.
art. 10-bis l. 241/1990
In effetti, va ribadito il convincimento espresso in sede cautelare di avvenuta violazione da parte della Provincia dell’art. 10 bis della L. 241/1990 in ragione dell’omessa previa comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della stessa.
La declaratoria provinciale di improcedibilità dell’istanza AUA, che ne precludeva l’esame nel merito, richiedeva la previa comunicazione dei motivi ostativi e il contraddittorio con la richiedente.
art. 216 d.lgs. 152/2006
Del resto, in tal senso depone anche il punto 4.3 della Guida Operativa Procedura di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (il cui aggiornamento è stato approvato con DGRC n. 25 del 18.1.2022), il quale affida al SUAP la verifica formale della domanda, nonché l’acquisizione “dagli uffici competenti del Comune” del “certificato di compatibilità urbanistica della attività di gestione rifiuti svolta presso l’impianto, visti la vigente normativa di settore ed i provvedimenti urbanistici adottati dal Comune; che riporti la destinazione urbanistica (non d’uso) dell’area in cui è insediato l’impianto e, in caso di destinazione non industriale, le N.T.A. del piano urbanistico vigente che attestino l’effettiva compatibilità; b) dall’ASL” del “parere igienico sanitario in merito all’attività svolta o da svolgere, secondo le modalità normative vigenti”.
Nel procedimento relativo all’attività di recupero in procedura semplificata, la verifica della compatibilità urbanistica spetta al Comune; il SUAP deve acquisire il relativo certificato, mentre la competenza provinciale riguarda il procedimento AUA e le verifiche di propria pertinenza.
Massime di principio
- Un atto formalmente endoprocedimentale è autonomamente impugnabile quando determina un arresto procedimentale o, per la sua natura vincolata, è idoneo a predeterminare inderogabilmente il contenuto dell’atto conclusivo e a produrre una lesione attuale.
- Nel procedimento AUA la competenza dell’autorità provinciale al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione non esclude le competenze comunali in materia urbanistica né il ruolo del SUAP, cui spetta acquisire dagli uffici comunali la verifica della compatibilità urbanistica dell’attività.
- L’amministrazione che modifica una precedente valutazione favorevole sulla compatibilità urbanistica della stessa area deve rendere conto, con motivazione specifica, delle ragioni del diverso esito; la contraddizione non spiegata integra eccesso di potere.
- La valutazione di compatibilità urbanistica è viziata da difetto di istruttoria se non esamina una circostanza specificamente dedotta e rilevante, quale la localizzazione di una parte significativa dell’impianto in una zona urbanistica diversa da quella considerata nel diniego.
- La dichiarazione di improcedibilità che impedisce l’esame nel merito di un’istanza amministrativa richiede, quando ne ricorrono i presupposti, la previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
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