Sentenza n. 2095/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. I, n. 2514 del 25.03.2025, resa nel giudizio RG. 1525/24; previa declaratoria di nullità e/o inefficacia, ex art. 114, co. 3, lett. b) e c) c.p.a., dei seguenti atti, perché adottati in violazione ovvero elusione della detta decisione ovvero, in subordine, e previo mutamento del rito, per l'annullamento: A) per quanto di ragione, del decreto del vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del -OMISSIS-, con il quale, in esecuzione della sentenza n. 2514/25, è stato attribuito al ricorrente, con decorrenza -OMISSIS-, il trattamento economico corrispondente al “Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina” – classe-OMISSIS-, con la precisazione che la variazione biennale successiva (classe-OMISSIS-) decorre -OMISSIS-; B) della nota prot.-OMISSIS-, con la quale il Direttore del Dipartimento della Giustizia tributaria ha trasmesso al ricorrente il decreto impugnato sub A); C) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all'esatto riconoscimento ed attribuzione del giusto trattamento economico iniziale ad esso spettante nella Magistratura Tributaria e la conseguente condanna dell'intimata Amministrazione alla relativa rideterminazione, con pagamento delle somme non percepite fino al relativo adeguamento, oltre interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2514/2025, recante l'attribuzione del trattamento economico al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 2514 del 25 marzo 2025, che aveva accolto il precedente ricorso nella parte relativa all'attribuzione di un trattamento economico non corrispondente a quello spettante per legge, in quanto l'anzianità era stata calcolata alla data di scadenza della domanda di passaggio alla Magistratura tributaria anziché alla data della nomina. Ha chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti adottati in asserita violazione o elusione del giudicato, nonché, in subordine, l'annullamento ordinario del decreto ministeriale e il riconoscimento del corretto trattamento economico, con pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, la sentenza posta in esecuzione è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. VII del 13 gennaio 2026 n. 291. Il ricorrente ha quindi dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alle domande di ottemperanza, mantenendo l'interesse alla distinta domanda ordinaria di annullamento del decreto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande relative all'ottemperanza della sentenza n. 2514/2025, poiché tale pronuncia era stata riformata dal Consiglio di Stato e non costituiva più un titolo suscettibile di esecuzione nei termini prospettati. Ha invece disposto che la domanda ordinaria di annullamento del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze fosse trattata con rito ordinario in una successiva udienza pubblica, senza definirne il merito. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, lett. b) e c), c.p.a.
Il ricorrente aveva richiamato tali disposizioni per chiedere la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione della sentenza da ottemperare; la domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta riforma della sentenza.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla pronuncia non definitiva.
Massime di principio
- Quando la sentenza posta a fondamento di un giudizio di ottemperanza viene riformata dal giudice d'appello, viene meno l'interesse attuale all'esecuzione di quella pronuncia e le relative domande di ottemperanza devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta improcedibilità delle domande di ottemperanza non impedisce la prosecuzione, con il rito ordinario, dell'autonoma domanda di annullamento proposta contro l'atto amministrativo adottato in asserita esecuzione della sentenza riformata, qualora il ricorrente conservi interesse alla sua decisione.
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