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Sentenza

Sentenza n. 4671/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Monza Sezione Lavoro n.807/2025 del 19 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202505223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 807/2025, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti per i contratti di supplenza breve e saltuaria e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.571,40 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 807/2025 del 19 giugno 2025, passata in giudicato e munita di formula esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i contratti di supplenza breve e saltuaria oggetto di causa, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.571,40 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Il ricorrente deduceva la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva l'ottemperanza; dopo avere agito, ha riferito che il Ministero aveva accreditato gli importi nel gennaio 2026 e ha insistito per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza, accreditando gli importi dovuti. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale: la sentenza era stata notificata il 21 giugno 2025 ed era passata in giudicato, ma l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 27 dicembre 2025, e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.

    L'azione di ottemperanza è stata proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato; la successiva integrale esecuzione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Ed invero la sentenza del Tribunale di Monza della cui ottemperanza si tratta è stata notificata in data 21 giugno 2025, è passata in giudicato, ma il Ministero non vi ha dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso ex art. 114 c.p.a., avvenuto il 27 dicembre 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'Amministrazione va considerato nella valutazione della condotta inadempiente e della soccombenza virtuale; nel caso concreto il ricorso per ottemperanza è stato depositato dopo la scadenza del termine e l'adempimento è intervenuto solo successivamente.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa esecutiva risulta soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna alle spese dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il ricorso per ottemperanza era giustificato dal protratto inadempimento oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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