Cassazione Penale, Sentenza n. 25253/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro reati: due commessi nel 2017 (una violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e una violazione dell'art. 624 c.p.) e due furti commessi nel 2021 e nel 2022. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione almeno separando i reati in due gruppi (i due del 2017 e i due del 2021-2022), sostenendo omogeneità di natura, contiguità temporale e unicità del disegno criminoso basata sul movente di reperire denaro per indigenza; denunciava violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso per l'eterogeneità delle fattispecie (il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 non è equiparabile, sotto il profilo del bene giuridico tutelato, al furto), per la rilevante distanza temporale tra i fatti (anche alcuni anni) e per l'assenza di elementi concreti che comprovino una programmazione originaria dei reati. La Corte ha inoltre precisato che il movente di procurarsi denaro per indigenza, se non caratterizzato da specificità e concretezza programmatica, non è idoneo di per sé a fondare la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Il reato previsto da tale norma non è stato ritenuto riconducibile alla stessa categoria giuridica dei delitti contro il patrimonio; pertanto non può essere considerato omogeneo ai furti ai fini del riconoscimento della continuazione
art. 624 cod. pen.
Individua il furto quale delitto contro il patrimonio; i furti sono considerati omogenei tra loro, ma la loro mera identità tipologica non basta se manca contiguità temporale e programmazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata e non affetta da vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e)
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario programmato sin dal primo reato, non la mera ripetizione di condotte analoghe nel tempo
- Indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive comuni, sistematicità e abitudini programmate; la presenza di alcuni indicatori può non essere sufficiente se gli altri contrastano con l'ipotesi unitaria
- Il movente (es. necessità di reperire denaro per indigenza) da solo non fa scattare la continuazione, salvo che non sia dimostrato come proposito criminoso specifico e concretamente programmato
- La distanza temporale significativa tra i reati è un elemento contrario al riconoscimento della continuazione, soprattutto se accompagnata da eterogeneità delle fattispecie
- In sede di esecuzione grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'unicità del disegno criminoso; non basta la contiguità cronologica o l'identità formale dei titoli di reato
- La valutazione del giudice dell'esecuzione deve essere motivata e approfondita; la mancata ricorrenza degli indicatori essenziali legittima il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione
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