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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25253/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro reati: due commessi nel 2017 (una violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e una violazione dell'art. 624 c.p.) e due furti commessi nel 2021 e nel 2022. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione almeno separando i reati in due gruppi (i due del 2017 e i due del 2021-2022), sostenendo omogeneità di natura, contiguità temporale e unicità del disegno criminoso basata sul movente di reperire denaro per indigenza; denunciava violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso per l'eterogeneità delle fattispecie (il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 non è equiparabile, sotto il profilo del bene giuridico tutelato, al furto), per la rilevante distanza temporale tra i fatti (anche alcuni anni) e per l'assenza di elementi concreti che comprovino una programmazione originaria dei reati. La Corte ha inoltre precisato che il movente di procurarsi denaro per indigenza, se non caratterizzato da specificità e concretezza programmatica, non è idoneo di per sé a fondare la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il reato previsto da tale norma non è stato ritenuto riconducibile alla stessa categoria giuridica dei delitti contro il patrimonio; pertanto non può essere considerato omogeneo ai furti ai fini del riconoscimento della continuazione

  • art. 624 cod. pen.

    Individua il furto quale delitto contro il patrimonio; i furti sono considerati omogenei tra loro, ma la loro mera identità tipologica non basta se manca contiguità temporale e programmazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata e non affetta da vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e)

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario programmato sin dal primo reato, non la mera ripetizione di condotte analoghe nel tempo
  • Indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive comuni, sistematicità e abitudini programmate; la presenza di alcuni indicatori può non essere sufficiente se gli altri contrastano con l'ipotesi unitaria
  • Il movente (es. necessità di reperire denaro per indigenza) da solo non fa scattare la continuazione, salvo che non sia dimostrato come proposito criminoso specifico e concretamente programmato
  • La distanza temporale significativa tra i reati è un elemento contrario al riconoscimento della continuazione, soprattutto se accompagnata da eterogeneità delle fattispecie
  • In sede di esecuzione grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'unicità del disegno criminoso; non basta la contiguità cronologica o l'identità formale dei titoli di reato
  • La valutazione del giudice dell'esecuzione deve essere motivata e approfondita; la mancata ricorrenza degli indicatori essenziali legittima il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione

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