Sentenza del 30/05/2017 n. 3862 - Comm. Trib. Prov. Milano
Tasse automobilistiche - Soggettività passiva - Pubblici registri immobiliari - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la proprietà dell'autovettura fosse stata trasferita o comunque attribuita a un altro soggetto mediante scritture private. Tali documenti, tuttavia, non risultavano regolarmente trascritti nei pubblici registri automobilistici e, in particolare, erano privi di data certa. La controversia riguardava quindi l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica sulla base delle risultanze dei pubblici registri.
La decisione
La pretesa del ricorrente è stata respinta. È stato affermato che, ai fini della soggettività passiva della tassa automobilistica, rileva il soggetto che risulta proprietario dell'autovettura dai pubblici registri. Le scritture private non trascritte, soprattutto se prive di data certa, non sono idonee a modificare tale risultanza nei confronti dell'amministrazione. Pertanto, il soggetto formalmente intestatario del veicolo resta obbligato al pagamento del tributo.
Norme richiamate
Norme sulla tassa automobilistica e sulla pubblicità nei pubblici registri automobilistici
La soggettività passiva del tributo è collegata alla titolarità risultante dai pubblici registri automobilistici. Gli accordi privati non resi pubblici mediante regolare trascrizione non sono opponibili all'amministrazione finanziaria o all'ente impositore.
Massime di principio
- Per determinare chi è tenuto al pagamento della tassa automobilistica, occorre fare riferimento, nei rapporti con l'amministrazione, al proprietario risultante dai pubblici registri.
- Un contratto o una scrittura privata non trascritta può eventualmente avere rilievo nei rapporti interni tra le parti, ma normalmente non è sufficiente a escludere l'obbligo tributario del soggetto ancora registrato come proprietario.
- La mancanza di data certa rafforza l'inopponibilità della scrittura privata, perché rende difficile dimostrare quando il trasferimento o l'accordo sia effettivamente intervenuto.
- Per evitare la permanenza della responsabilità tributaria, il trasferimento della proprietà deve essere formalizzato e registrato secondo le procedure previste, non limitandosi a un accordo privato.
- In caso di contestazione, la documentazione privata deve essere accompagnata da elementi pubblici e oggettivi idonei a dimostrare l'avvenuta modifica della titolarità registrata.
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