Sentenza del 24/05/2019 n. 3215 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI- determinazione valore medi ex art.59 d. lgs,446/1997- regolamento comunale- accertamento di maggior valore- va motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento ICI con cui il Comune aveva attribuito all’area edificabile un valore superiore a quello dichiarato, nonostante l’ente avesse predeterminato con regolamento i valori delle aree ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446/1997. La questione riguardava l’obbligo del Comune di motivare specificamente la determinazione di un valore superiore a quello risultante dai parametri regolamentari, mediante riferimento a concreti valori di mercato.
La decisione
La fissazione regolamentare dei valori delle aree edificabili costituisce un’autolimitazione del potere di accertamento del Comune. Pertanto, quando il contribuente dichiara un valore inferiore a quello stabilito dal regolamento comunale, il Comune deve, di regola, ritenerlo congruo entro quei parametri. Se intende accertare un valore maggiore, deve fornire una motivazione dettagliata, fondata su specifici elementi di mercato e su valori diversi da quelli indicati nel regolamento. Un accertamento privo di tale adeguata motivazione non risulta giustificato.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 446/1997
Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
La determinazione regolamentare dei valori costituisce un criterio vincolante o, comunque, un’autolimitazione del potere di accertamento comunale. Per superarlo, il Comune deve motivare puntualmente il maggior valore sulla base di concreti valori venali di mercato.
Norme in materia di motivazione degli atti tributari
L’accertamento di un valore superiore a quello dichiarato e previsto dai parametri comunali deve indicare gli elementi concreti, comparativi e di mercato che giustificano la maggiore pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando un Comune predetermina con regolamento i valori delle aree edificabili, tale determinazione limita il successivo potere di accertamento dell’ente.
- Il contribuente che dichiara un valore inferiore ai parametri regolamentari non è automaticamente soggetto a un accertamento legittimo: il Comune deve spiegare in modo specifico perché il valore effettivo sia maggiore.
- Per superare i valori indicati nel regolamento non è sufficiente un richiamo generico alla maggiore edificabilità o al valore di mercato; occorrono dati concreti, comparabili e riferiti alla specifica area.
- In assenza di una motivazione dettagliata sul maggior valore, l’accertamento può essere contestato per difetto di motivazione e per violazione dell’autolimitazione stabilita dal regolamento comunale.
- La valutazione deve essere riferita al valore venale in comune commercio dell’area e non può basarsi esclusivamente su stime astratte o su valori non coerenti con quelli regolamentari.
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