Cassazione Civile, Sentenza n. 13370/2020 del 01/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I comproprietari di un appartamento a Napoli contestavano l'avviso con cui l'ufficio, ai sensi dell'art. 3, comma 58, della L. n. 662/1996, aveva modificato il classamento da A2 ad A1, con conseguente aumento della rendita catastale. L'avviso era stato impugnato nel 2006 per motivazione standardizzata e insufficiente. Dopo che un precedente giudizio era stato annullato in cassazione per difetto di contraddittorio, il processo era stato riassunto con integrazione della comproprietaria; la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza n. 5429/2017 depositata il 15 giugno 2017, aveva confermato la decisione. I contribuenti hanno proposto tre motivi: con i primi due hanno denunciato, rispettivamente, la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché la violazione dell'art. 3, comma 58, della L. n. 662/1996. Hanno sostenuto che l'avviso non individuava il presupposto del riclassamento né descriveva concretamente gli immobili similari posti a confronto, e che il raffronto previsto dalla norma riguarda le rendite catastali di immobili similari, non i valori di mercato di una microzona. Con il terzo motivo hanno denunciato l'omesso esame della contestazione secondo cui la documentazione comparativa ritenuta dalla CTP non era stata depositata dall'Agenzia; la CTR aveva invece ritenuto ammissibili nuovi documenti nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha stabilito che, quando il riclassamento è disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 58, della L. n. 662/1996, l'indicazione della sola consistenza, categoria e classe non soddisfa l'obbligo di motivazione: l'avviso deve precisare se la variazione dipenda dal mancato aggiornamento del classamento o dalla palese incongruità rispetto a fabbricati similari e, in quest'ultimo caso, individuare tali fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche che li rendono comparabili. La documentazione prodotta durante il giudizio, compreso l'elenco di altri appartamenti della stessa via aggiornato al giugno 2016, non può integrare a posteriori la motivazione, che è requisito originario di legittimità dell'atto e va distinta dalla prova della pretesa. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Ha compensato le spese dei precedenti gradi e condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione
Nel riclassamento catastale d'ufficio previsto da questa norma, l'avviso deve individuare il presupposto concreto della revisione. Se la modifica si fonda sulla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, deve specificare quali siano tali fabbricati, il loro classamento e gli elementi che ne giustificano la comparabilità.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo impone, nel caso deciso, di esplicitare il presupposto del riclassamento e gli elementi comparativi necessari a consentire al contribuente di comprendere e contestare la revisione.
art. 3 L. n. 241/1990
Il contenuto della motivazione non può essere integrato a posteriori, nel corso del giudizio promosso dal contribuente avverso di esso, trattandosi di requisito genetico di legittimità dell’atto
La motivazione deve sussistere nell'atto al momento della sua adozione; l'amministrazione non può colmarne le carenze nel corso del giudizio mediante produzioni documentali.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 58, della L. n. 662/1996, la sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita non è sufficiente a motivare l'avviso: l'atto deve precisare se la modifica dipende dal mancato aggiornamento del classamento oppure dalla palese incongruità rispetto a fabbricati similari.
- Quando il riclassamento d'ufficio è fondato sulla comparazione con fabbricati similari, la motivazione deve identificarli e indicarne il classamento e le caratteristiche analoghe che giustificano il confronto, così da rendere possibile la difesa del contribuente.
- La motivazione dell'atto impositivo è un requisito originario di legittimità e non può essere integrata a posteriori nel giudizio; la prova della pretesa, anche se formata o prodotta successivamente, non supplisce alla carenza motivazionale dell'avviso.
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