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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34086/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 novembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, pronunciata in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva confermato la condanna per violazione continuata dell’obbligo di comparizione presso il commissariato di Marsala, prescritto dal Questore di Trapani per due anni. L’obbligo prevedeva la presentazione personale il venerdì e il sabato di ogni settimana alle ore 22:30. Secondo gli accertamenti richiamati dalla sentenza, l’imputato si era presentato in ritardo alle ore 23:30 il 19 agosto 2022, alle ore 22:43 il 26 agosto 2022 e alle ore 23:20 il 27 agosto 2022; in alcune occasioni aveva riferito di aver dimenticato l’obbligo e, per le altre, non aveva fornito adeguata giustificazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, erronea ricostruzione dei fatti e travisamento della prova, sostenendo di avere ampiamente giustificato gli inadempimenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e riproponeva doglianze già esaminate, senza indicare adeguatamente in che modo la motivazione fosse viziata. La decisione di merito aveva valorizzato le comunicazioni e le annotazioni di polizia giudiziaria, la precisione dei luoghi e degli orari prescritti e la reiterazione dei ritardi. Ha inoltre ritenuto non credibile la spiegazione della mera dimenticanza, considerata la conoscenza dell’obbligo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Hafsi Jasem ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81, cod. pen. e 13 bis, comma 6, D.L. n.4 del 2019, per aver violato l'obbligo di comparizione presso il commissariato di Marsala, previsto con provvedimento del questore di Trapani per il periodo di due anni.

    La norma è richiamata quale fondamento della contestazione in continuazione delle violazioni dell’obbligo di comparizione.

  • art. 13-bis, comma 6, D.L. n. 4 del 2019

    Hafsi Jasem ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81, cod. pen. e 13 bis, comma 6, D.L. n.4 del 2019, per aver violato l'obbligo di comparizione presso il commissariato di Marsala, previsto con provvedimento del questore di Trapani per il periodo di due anni.

    La violazione dell’obbligo di comparizione imposto con provvedimento del Questore è ricondotta alla fattispecie prevista dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha applicato la conseguente condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o indeterminati, che si limitino a riproporre ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che non correlino le proprie argomentazioni a quelle della decisione impugnata.
  • La violazione dell’obbligo di comparizione può essere ravvisata anche quando l’interessato si presenti oltre l’orario prescritto: la rilevanza del ritardo va valutata considerando la precisione delle prescrizioni e le circostanze concrete della condotta.
  • La spiegazione della dimenticanza può essere ritenuta non credibile quando l’interessato conosca l’obbligo e la condotta di inosservanza risulti reiterata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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