Sentenza del 20/07/2016 n. 14908 - Corte di Cassazione
ICI - Termine di decadenza per accertamento - Determinazione in termine più ampio di quello ordinario con delibera comunale - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ICI 2002, notificato il 7 dicembre 2006, relativo a quattro immobili. Ha contestato, tra l'altro, l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente, la rilevanza di un precedente classamento catastale A2, la presunta novità delle questioni introdotte in appello, la decadenza del Comune dall'accertamento per decorso del termine triennale e l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori censure riguardanti notificazione, sottoscrizione dell'avviso, titolarità di un immobile, aliquota applicata, sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo valido il precedente giudicato sul classamento catastale A2 e legittimo il termine quinquennale previsto dalla delibera comunale n. 17 del 19 febbraio 2002, adottata ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale termine non è stato considerato retroattivo né una proroga di un termine già iniziato, poiché applicabile ai periodi d'imposta non ancora esauriti e giustificato dal passaggio dalla dichiarazione-denuncia alla comunicazione. È stato invece accolto il quinto motivo, perché la CTR non aveva esaminato autonomamente le ulteriori contestazioni della società sull'avviso. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata ad altra sezione della CTR di Genova, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997
I comuni possono semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e determinare un termine di decadenza non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
La norma consentiva ai comuni di fissare regolamentarmente un termine quinquennale per l'accertamento ICI, anche in collegamento con la sostituzione dell'obbligo di dichiarazione o denuncia con quello di comunicazione.
Art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992
Prevedeva il termine ordinario di decadenza per l'accertamento ICI, ma poteva essere sostituito, nei limiti stabiliti dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, da un termine quinquennale previsto dal regolamento comunale.
Art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti non possono essere prorogati.
Il divieto non è stato violato perché il termine quinquennale operava per periodi d'imposta non ancora esauriti e non prorogava un termine già iniziato a decorrere.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e contestazioni ritualmente proposte. La CTR lo ha violato omettendo di esaminare le autonome censure della società sull'avviso di accertamento.
Art. 74 della legge n. 342 del 2000
È stato richiamato in relazione alla possibilità di contestare il classamento e agli effetti della sua notificazione; nel caso concreto, il classamento A2 era divenuto definitivo per effetto di precedenti sentenze favorevoli alla contribuente.
Massime di principio
- Un comune può fissare, nei limiti previsti dalla legge, un termine di accertamento più ampio di quello ordinario mediante regolamento, purché il termine sia applicato a periodi d'imposta non ancora esauriti e non abbia effetto retroattivo.
- La sostituzione della dichiarazione o denuncia con una semplice comunicazione può giustificare un termine più lungo per consentire all'amministrazione un controllo sostanziale più ampio.
- Non si configura una proroga vietata dallo Statuto del contribuente quando il termine più lungo è stabilito prima che il termine ordinario inizi o si consolidi per il periodo d'imposta interessato.
- Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un presupposto dell'imposizione, come il classamento catastale, vincola i successivi giudizi e può essere rilevato anche d'ufficio.
- Anche se una questione principale viene risolta a favore dell'amministrazione, il giudice deve comunque esaminare le ulteriori contestazioni autonome che potrebbero invalidare l'atto per motivi formali o sostanziali.
- L'accoglimento di un ricorso per omessa pronuncia non determina necessariamente la definitiva vittoria del contribuente: comporta normalmente la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni non decise.
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