Sentenza n. 4227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 962/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 962/2025, relativa all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione nei lotti 4, 5, 10 e 11 e al successivo scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza con cui il TAR Sardegna aveva respinto il ricorso contro la determinazione regionale di annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’aggiudicazione disposta in suo favore e contro la successiva aggiudicazione del lotto n. 4 a un’altra impresa. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 e dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.10, contestando l’esclusione della mandante Security.it per una violazione tributaria relativa al mancato pagamento della TARI 2018, sostenendo che l’avviso di accertamento non fosse stato validamente notificato e che non fosse stata verificata la definitività della pretesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che la Regione avesse attribuito carattere automatico a una causa di esclusione concernente violazioni tributarie non definitivamente accertate, senza una concreta e motivata valutazione dell’affidabilità dell’impresa. Ha inoltre contestato il criterio di calcolo della soglia di gravità del 10 per cento, assumendo che dovessero considerarsi tutti i dodici lotti per i quali il RTI aveva presentato offerta, anziché i soli lotti utilmente aggiudicabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto integrata la causa di esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023. La mandante aveva un debito TARI di 9.050 euro, superiore alla soglia di 5.000 euro prevista dall’Allegato II.10. Anche ammettendo irregolarità nelle notifiche originarie, la società aveva acquisito legale conoscenza della pretesa almeno il 18 luglio 2024, presentando un’istanza di rateizzazione. Tale istanza è incompatibile con la mancata conoscenza dell’atto e non impedisce il consolidarsi della definitività della pretesa, poiché non sospende il termine per impugnare. Il successivo ricorso tributario del 26 maggio 2025 è stato ritenuto tardivo e non idoneo a impedire la definitività dell’accertamento. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato l’art. 3 dell’Allegato II.10 nel senso che, per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia del 10 per cento deve essere rapportata al valore dei soli lotti rispetto ai quali l’operatore abbia concorso utilmente, risultando primo in graduatoria, e non a tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta. Poiché il RTI era risultato utilmente concorrente per i lotti 4, 5, 10 e 11, il valore rilevante, rapportato alla quota del 51 per cento di KSM, era pari a 39.582.702,68 euro; la soglia del 10 per cento ammontava quindi a circa 3.958.270 euro. Le violazioni tributarie non definitivamente accertate, pari a 7.415.341,81 euro, superavano ampiamente tale soglia. La presentazione di offerte per tutti i lotti non può essere utilizzata per gonfiare artificiosamente la base di calcolo e rendere irrilevanti violazioni che, rapportate ai lotti per i quali l’operatore concorre utilmente, risultano gravi. La rilevanza delle violazioni e la mancata analitica rappresentazione delle stesse all’amministrazione giustificavano l’annullamento dell’aggiudicazione. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro per ciascuna parte appellata, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La Regione ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione; la legittimità di tale annullamento è stata confermata in relazione alle cause di esclusione tributarie accertate dal giudice.
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
La violazione tributaria grave e definitivamente accertata comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico.
art. 1.1, Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023
debito superiore a € 5.000; [...] violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione
La soglia di gravità per le violazioni definitivamente accertate è superiore a 5.000 euro; la definitività deriva dal consolidamento dell’atto amministrativo non più impugnabile.
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali
Le violazioni tributarie non definitivamente accertate possono determinare l’esclusione quando siano gravi; la gravità deve essere valutata anche in rapporto al valore dell’appalto.
art. 3, Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023
la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse [...] pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. [...] in caso [...] di partecipazione in raggruppamenti temporanei [...] la soglia [...] è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore
La soglia del 10 per cento va calcolata, negli appalti divisi in lotti, sul valore dei soli lotti per i quali l’operatore concorre utilmente, rapportato alla prestazione assunta dal singolo componente del raggruppamento.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dall’appellante in relazione al difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta perché la decisione regionale risultava giustificata dalla gravità delle violazioni tributarie.
art. 2 ss. d.lgs. 36/2023
I principi di fiducia, collaborazione, lealtà e buona fede impediscono condotte volte a eludere le cause di esclusione o a manipolare la soglia di gravità mediante offerte artificiosamente estese a tutti i lotti.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, una violazione tributaria superiore alla soglia prevista dall’Allegato II.10 è definitivamente accertata quando la relativa pretesa risulta consacrata in un atto amministrativo non più soggetto a impugnazione; la richiesta di rateizzazione implica legale conoscenza della pretesa e non sospende il termine per impugnare né impedisce il consolidamento dell’atto.
- La presentazione di un’istanza di rateizzazione del debito tributario è incompatibile con la contestazione della mancata notificazione dell’avviso di accertamento, poiché dimostra comunque la conoscenza legale della pretesa.
- Negli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità del 10 per cento prevista dall’art. 3 dell’Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023 deve essere rapportata al valore dei soli lotti per i quali l’operatore economico abbia concorso utilmente, risultando primo in graduatoria, e non al valore di tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta.
- In caso di partecipazione a un raggruppamento temporaneo, la soglia di gravità delle violazioni tributarie deve essere rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo componente del raggruppamento.
- Non è consentito utilizzare la presentazione di offerte per tutti i lotti di una procedura, pur nella consapevolezza di non poterseli aggiudicare tutti, per ampliare artificiosamente la base di calcolo della soglia del 10 per cento e neutralizzare l’incidenza di violazioni tributarie rilevanti.
- La proposizione tardiva di un ricorso tributario diretto a contestare la notificazione dell’atto impositivo non impedisce di considerare definitiva la pretesa tributaria ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici.
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