Cassazione Civile, Ordinanza n. 10086/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 1997. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendone la tardiva notificazione. Secondo la sua tesi, il termine decadenziale per notificare la cartella doveva decorrere dalla consegna della dichiarazione all’ufficio postale, avvenuta il 31 luglio 1998; di conseguenza, anche applicando la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2003. Gli eredi, nel giudizio di legittimità, hanno inoltre censurato la sentenza regionale per avere ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio, la difesa dell’Ufficio relativa al diverso dies a quo del termine decadenziale, cioè alla data di trasmissione della dichiarazione dall’ufficio postale all’Agenzia delle entrate (23 aprile 1999) e non a quella di consegna all’ufficio postale. Con il ricorso per cassazione hanno quindi dedotto: violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e nullità del procedimento per avere la CTR esaminato una questione nuova in rinvio; violazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005 e dell’art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo sia la retroattività della novella sia l’erroneità del computo del termine dalla ricezione della dichiarazione da parte dell’amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle censure sulla decorrenza del termine decadenziale per la notificazione della cartella, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenuta non necessaria ulteriore istruzione in fatto, ha deciso nel merito annullando la cartella di pagamento per tardiva notificazione. Ha invece ritenuto infondati i motivi relativi all’asserita inammissibilità, nel giudizio di rinvio, della difesa dell’Ufficio sul dies a quo, osservando che tale profilo riguardava comunque il medesimo tema della tempestività della pretesa erariale.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni estranee al thema decidendum, ma nel caso concreto la difesa dell’Ufficio sulla decorrenza del termine è stata ritenuta inerente alla sola questione della tempestività della cartella.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati i parametri processuali delle censure proposte in cassazione per violazione di legge e nullità del procedimento.
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato insieme all’art. 25 come disciplina della riscossione e dei termini di notifica delle cartelle.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo considera norma che fissa un termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento, da coordinare con la disciplina transitoria successiva.
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv. dalla l. n. 156 del 2005
La disciplina è ritenuta applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti e ai processi pendenti; per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 prevede la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998
La presentazione della dichiarazione tramite banca o ufficio postale si perfeziona con la materiale consegna del contribuente a tali soggetti; da tale momento decorrono i termini per i controlli e la riscossione, essendo irrilevante il ritardo della successiva trasmissione all’amministrazione.
art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per distinguere il principio di scissione dei termini di notificazione, applicabile agli atti notificati, dalla diversa fattispecie della presentazione della dichiarazione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base del controllo formale che aveva dato origine alla cartella.
art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
Citato nel provvedimento di origine della cartella come possibile base normativa del controllo formale.
art. 3 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel confronto sistematico sulla presentazione della dichiarazione e sui termini di controllo; non è la norma decisiva ma serve al coordinamento interpretativo.
art. 34, comma 4, d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003
Richiamato per affermare che il ritardo di banca o poste nella trasmissione può rilevare sul piano della responsabilità del soggetto incaricato, non in danno del contribuente.
Massime di principio
- Quando la dichiarazione fiscale è presentata tramite banca convenzionata o ufficio postale, il momento rilevante ai fini della decorrenza dei termini decadenziali per la notifica della cartella coincide con la consegna della dichiarazione a tali soggetti, non con la successiva trasmissione all’amministrazione finanziaria.
- Il ritardo imputabile alla banca o a Poste Italiane nella trasmissione della dichiarazione all’ufficio finanziario è giuridicamente irrilevante nei rapporti tra contribuente e fisco; esso può rilevare solo sul piano dei rapporti interni di responsabilità o sanzionatori verso il soggetto incaricato.
- La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv. dalla l. n. 156 del 2005, si applica anche ai rapporti non esauriti e ai giudizi pendenti, con conseguente retroattività del termine decadenziale ivi previsto.
- Nel giudizio di rinvio è inammissibile l’introduzione di questioni completamente nuove, ma è consentita la deduzione di difese che si collocano all’interno del medesimo thema decidendum già delineato nella fase precedente.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione non si estende automaticamente alla diversa fattispecie della presentazione di una dichiarazione fiscale tramite intermediario; la sua applicazione richiede un espresso aggancio normativo o un’identica struttura funzionale della fattispecie.
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