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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34424/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, R.D. 267/1942. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussumibilità del fatto nella bancarotta documentale semplice; (2) violazione dell'art. 219, comma 3, R.D. 267/1942 e omessa applicazione dell'attenuante prevista; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato nella parte in cui deduceva che la Corte di merito non aveva correttamente affrontato la censura relativa all'irregolare o incompleta tenuta della contabilità.

La decisione

La Corte ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione: il delitto, commesso il 20/12/2016, si è estinto il 10/05/2025 dopo il computo della durata della prescrizione (sette anni e sei mesi) e tenendo conto di interruzioni e sospensioni per complessivi 315 giorni (periodi indicati: 24/11/2021-09/03/2022; 09/03/2022-18/05/2022 per rinvio su richiesta della difesa; 07/02/2024-26/06/2024 per astensione). Per tali ragioni la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • R.D. 267/1942 art. 217, comma 2

    Norma che disciplina il reato contestato (bancarotta documentale). La sentenza di merito aveva confermato la condanna ai sensi di questa norma; la Cassazione ha però annullato per prescrizione senza entrare nel merito della sussunzione quando il reato è risultato estinto.

  • R.D. 267/1942 art. 219, comma 3

    Norma richiamata dai ricorrenti per contestare l'omessa applicazione di una attenuante prevista dallo stesso testo normativo. La questione è stata sollevata ma non decisa sul merito per effetto dell'estinzione del reato.

  • Codice penale art. 131-bis

    Prescrive la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento di tale causa; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tale questione perché il reato era estinto per prescrizione.

  • Disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1

    Regola i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato tale disposizione per delimitare l'analisi dei motivi proposti.

  • Codice penale artt. 157 e 161

    Norme relative alla prescrizione del reato, alle sue interruzioni e sospensioni. La Corte le ha applicate per il calcolo del termine prescrizionale (tenendo conto delle sospensioni e interruzioni segnalate) e ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata il 10/05/2025.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia della Cassazione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
  • Il computo della prescrizione richiede la considerazione di tutte le interruzioni e sospensioni (es. rinvii, astensione, altre cause processuali) ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; una corretta documentazione temporale è determinante per valutare l'estinzione del reato.
  • Quando il ricorso solleva vizi di motivazione sulla corretta sussunzione del fatto in una fattispecie penale specifica (es. bancarotta documentale), la Corte di merito è tenuta ad affrontare esplicitamente tali censure; l'omessa trattazione può rafforzare la posizione del ricorrente, ma se il reato è prescritto la decisione sul merito può comunque non essere necessaria.
  • Richieste di riconoscimento di cause di non punibilità o di attenuanti (es. art. 131-bis c.p. o attenuanti specifiche) devono essere valutate sul piano del merito solo se il processo non è già estinto per prescrizione; in caso contrario la pronuncia si arresta sull'estinzione.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe curare dettagliatamente il calcolo dei termini prescrizionali e segnalare tempestivamente al giudice eventuali eventi che sospendono o interrompono la prescrizione.

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