Cassazione Penale, Sentenza n. 28428/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsità nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'argomentazione difensiva sosteneva che la presunta falsità riguardava il reddito relativo al 2016, anno per il quale al momento del deposito dell'istanza (25/05/2017) non era ancora decorso il termine per la presentazione della dichiarazione e quindi non poteva essere valutato ai fini dell'ammissibilità: essendo rilevante ai fini dell'ammissione il reddito 2015, non sarebbe stata accertata falsità per l'anno d'imputazione e pertanto doveva essere pronunciata l'assoluzione per insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la dichiarazione resa il 25/05/2017, attestando redditi "2015 e 2016 pari a 0,00", era falsa in relazione al reddito 2016 (emerso pari a 13.914,50 euro) e che tale falsità è penalmente rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Infanti e successivi orientamenti) secondo cui la sfera di tutela dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 riguarda l'ammissibilità dell'istanza e dunque la falsità nella dichiarazione, anche se concernente variazioni reddituali riferibili a un anno la cui dichiarazione non era ancora scaduta, può essere idonea a ingannare il magistrato sulla ammissibilità. Ne consegue la conferma della condanna di Marco Cozzo per il reato contestato, con rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni di merito (e delle relative spese).
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 95
La Corte interpreta l'art. 95 come norma che punisce la falsità nella dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tutela dell'ammissibilità dell'istanza; la rilevanza penale non dipende dall'effettiva conseguenza patrimoniale ma dall'idoneità potenziale della falsità a ingannare il magistrato.
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 79
Collega la dichiarazione sostitutiva ai requisiti di ammissibilità dell'istanza; la falsità nelle attestazioni previste dall'art. 79 integra il fatto penalmente rilevante previsto dall'art. 95.
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 96
Distinzione tra ammissibilità dell'istanza (rilevante ai fini dell'art. 95) e effettiva concessione del beneficio (art. 96): l'art. 95 tutela l'iter procedurale dell'istanza, non l'esito del beneficio.
Sezioni Unite, Infanti
Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008
Principio secondo cui il delitto si realizza con le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito; la tutela è rivolta all'ammissibilità dell'istanza.
Giurisprudenza di legittimità successiva
ex multis: Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024 (Ruggiero); Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024 (Bavosio); Sez. 4, 40943 del 18/09/2015 (Di Rosa); Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019 (De Vito); Sez. 4, n. 23/11/2021 (Colombo); Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017 (Di Pinto); Sez. 4, n. 43842 del 04/07/2017 (De Marinis)
Confermano e precisano che la valutazione della falsità va fatta rispetto a quanto poteva influire sul giudizio di ammissibilità al momento del deposito dell'istanza; alcune pronunce distinguono i casi in cui la falsità debba riguardare l'anno fiscalmente rilevante, ma la giurisprudenza prevalente permette di ritenere penalmente rilevanti anche le dichiarazioni sulle variazioni reddituali intervenute.
Massime di principio
- La falsità nella dichiarazione per il gratuito patrocinio è penalmente rilevante in quanto può incidere sull'ammissibilità dell'istanza, indipendentemente dall'effettiva conseguenza patrimoniale o dall'esito finale della concessione del beneficio.
- Per determinare il reddito rilevante ai fini dell'ammissibilità si guarda alla dichiarazione ultime i cui termini di presentazione siano scaduti al momento del deposito dell'istanza; tuttavia, dichiarazioni false circa variazioni reddituali intervenute possono essere comunque idonee a ingannare il magistrato e integrare il reato.
- L'idoneità all'inganno va valutata con riguardo a quanto il magistrato poteva ritenere prima di decidere sull'ammissibilità, non con riferimento a verifiche successive che dimostrino l'inefficacia pratica della falsità.
- In casi analoghi il difensore può tentare di contestare la rilevanza penale sostenendo che la falsità non riguardava la parte determinativa ai fini dell'ammissibilità o che non poteva ragionevolmente indurre in errore il giudice; tuttavia, l'orientamento della Cassazione rende tali argomentazioni difficili da sostenere.
- Precauzione pratica: chi richiede il patrocinio a spese dello Stato deve indicare correttamente redditi e variazioni e, se intervenute modifiche, comunicarle tempestivamente per evitare responsabilità penal- processuali.
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