Cassazione Penale, Sentenza n. 13530/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato il rigetto da parte del GIP della richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Jebali Khaled (imputato per furto aggravato, 17/11/2024). Il GIP aveva motivato il rigetto con una prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di pagare la pena pecuniaria, rilevando che lo stesso risultava disoccupato e non noto come residente sul territorio nazionale. Il Procuratore ha denunciato abnormità strutturale del provvedimento, sostenendo che il rigetto fosse frutto di una mera valutazione di opportunità e avesse usurpato competenze riservate all'ufficio del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e successive pronunce), ha affermato che il rigetto motivato unicamente da considerazioni di opportunità o da una prognosi negativa sulla capacità di pagamento configura abnormità, perché il giudice non può sostituirsi alla scelta disciplinata dal pubblico ministero di introdurre il rito monitorio. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Massa - Ufficio GIP per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosce al giudice una valutazione discrezionale, ma tale discrezionalità non può estendersi fino a interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa; il rigetto non può fondarsi su mere valutazioni di opportunità che incidano sulla scelta del pubblico ministero di introdurre il rito monitorio.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi del provvedimento: l'abnormità non va considerata come un vizio aggiuntivo dell'atto elencato dall'art. 606, comma 1, ma come esercizio di potere in difformità dal modello legale.
Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)
"è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti, motivato da ragioni di mera opportunità, che si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio..."
La Suprema Corte ha stabilito che il giudice commette abnormità quando respinge la richiesta di decreto penale per ragioni di mera opportunità o per prognosi negative sul pagamento, usurpando una scelta che compete al pubblico ministero.
Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Definizione unitaria del concetto di abnormità (strutturale e funzionale): l'abnormità strutturale si verifica quando il giudice esercita un potere non attribuitogli o lo esercita in una situazione non prevista dalla legge; l'abnormità funzionale concerne imposizioni che rendano impossibile il proseguimento o che producano nullità future.
Sez. 5, n. 14041 del 05/12/2022 (Seke)
"È abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento..."
La giurisprudenza di merito ha confermato il principio secondo cui la mera valutazione sulla capacità futura di pagamento non legittima il rigetto del decreto penale da parte del GIP.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari non può rigettare la richiesta di decreto penale di condanna del pubblico ministero per ragioni di mera opportunità o sulla base di una prognosi negativa circa la capacità dell'imputato di pagare la pena pecuniaria: tale comportamento costituisce abnormità strutturale.
- La scelta di introdurre il rito monitorio (decreto penale) è sostanzialmente riservata all'organo della pubblica accusa; il sindacato del giudice deve rimanere nei limiti previsti dalla legge e non può sostituirsi alla valutazione dell'accusa sul valore del rito.
- Se il GIP ritiene che vi siano ostacoli non meramente opportunistici all'emissione del decreto (ad es. mancanza di competenza, vizi formali o oggettiva impossibilità giuridica), può respingere la richiesta: tali sono ragioni diverse dalla semplice prognosi sulla capacità di pagamento.
- In caso di rigetto illegittimo fondato su abnormità, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso.
- Per tutelare l'effettività della scelta accusatoria, il pubblico ministero dovrebbe documentare, se opportuno, alternative procedurali o elementi relativi all'esecuzione della pena pecuniaria; tuttavia la possibile insolvenza futura non è di per sé motivo legittimo per il GIP di rifiutare il decreto.
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